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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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08.02.2019 - lavori pubblici

APPALTI “VERDI” – PER ANAC LEGITTIMA LA RICHIESTA DI UN CERTIFICATO AMBIENTALE PER ALCUNE FATTISPECIE DI LAVORI, ANCHE IN AVVALIMENTO

A volte il possesso di un’attestazione Soa regolarmente in corso non basta a garantire l’accesso alle gare per lavori pubblici. Dopo l’approvazione di Criteri ambientali minimi (Cam) da parte del ministero dell’Ambiente le Pa possono richiedere che le imprese esibiscano anche un certificato ambientale (Emas, Iso 14001) a titolo di requisito di qualificazione. È l’importante chiarimento che arriva dall’Anticorruzione, in risposta alla richiesta di parere (precontenzioso) inviata da un concorrente a una gara per la riqualificazione di una scuola in Piemonte.

A sollevare il problema un’impresa che riteneva illegittima la richiesta della stazione appaltante per un appalto avente ad oggetto l’efficientamento energetico di un edificio pubblico sulla base del principio secondo il quale per provare l’idoneità dei costruttori a realizzare lavori pubblici superiori a 150mila euro basta l’attestato Soa. E che al massimo le indicazioni dei Cam sulle certificazioni ambientali dovrebbero essere usate criterio premiale nella fase di valutazione delle offerte.

L’Anac respinge questa impostazione. Innanzitutto l’Autorità come prima cosa riconosce che il ricorso ai criteri di selezioni indicati dal decreto del ministero dell’Ambiente (Dm 11 ottobre 2017 e i chiarimenti pubblicati successivamente) non è obbligatorio. rappresentano però una chiara indicazione alle stazioni appaltanti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano di azione per le Pa. Inoltre, si legge nel parere, «soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale». In questo senso, «quindi, la certificazione Emas non si pone in contrasto con il sistema unico di qualificazione ma lo integra».

La conseguenza è che la clausola del bando avente ad oggetto una tale fattispecie di lavori che richiede il possesso di un certificato ambientale come requisito a una gara di lavori, per l’Anac, non è illegittima. Con la postilla che il suo possesso può anche essere oggetto di avvalimento.

In allegato:

– DELIBERA ANAC N. 1129 del 5 dicembre 2018

 

 


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