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10.01.2019 - tributi

BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO – ON LINE IL SITO PER LE COMUNICAZIONI ALL’ENEA

È online il sito creato dall’Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia.
Sul sito ristrutturazioni2018.enea.it che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2018, è possibile trovare anche una Guida rapida con le istruzioni operative.
Si ricorda, a tal riguardo, che la legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie [1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha anche previsto [2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA.
L’Enea ribadisce quanto già precisato nel comunicato dello scorso luglio, a proposito del fatto che il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo entro cui devono essere trasmessi i dati attraverso il portale, decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito).
In particolare, nella Guida viene precisato che la trasmissione è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi:
* Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.

All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati.
Considerato che la norma di riferimento non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del nuovo obbligo non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Si ritiene, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall’art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie [3].

Note:
[1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.
[2] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.
[3] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.


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