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06.09.2019 - lavoro

DIRIGENTI – RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE – ACCORDO 30 LUGLIO 2019

Il 30 luglio scorso, Confindustria ha sottoscritto con Federmanager il rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, a suo tempo firmato in data 30 dicembre 2014.
Il nuovo contratto decorre dal 1º gennaio 2019, salve le diverse decorrenze specificate nei singoli articoli, al 31 dicembre 2023.
Di seguito, evidenziamo le principali novità su cui poggia l’intesa raggiunta, allegando alla presente nota il testo dell’accordo di rinnovo in commento.

Nuovi livelli del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG)
I nuovi livelli del TMCG sono fissati nei valori di seguito riportati:

  • euro 69.000 a valere dall’anno 2020;
  • euro 72.000 a valere dall’anno 2022;
  • euro 75.000 a valere dall’anno 2023.

Per i dirigenti già in forza nelle imprese alla data del 1º gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG già previsti dal C.C.N.L. 30 dicembre 2014

Disciplina degli scatti di anzianità
Per quanto riguarda gli scatti di anzianità, come nei precedenti rinnovi, è stata prorogata la disciplina transitoria.

Nuova disciplina delle settimane di ferie eccedenti le quattro settimane
E’ stata introdotta una nuova disciplina per il periodo di ferie eccedente le quattro settimane: se il dirigente non fruisce, per sua scelta e nonostante l’invito a fruirne da parte del datore di lavoro, di tale periodo entro 24 mesi dall’anno di maturazione, non potrà più richiederlo in futuro.  In tal caso, il periodo di ferie suddetto, per quanto non goduto, non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non fruite.
In assenza del suddetto invito da parte del datore, invece, per il periodo non goduto spetta al dirigente un’0indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.

Risoluzione del rapporto di lavoro
Per quanto concerne la misura delle indennità aggiuntive in caso di licenziamento ingiustificato, sono state elevate da due a quattro le mensilità dovute per i dirigenti fino a due anni di anzianità aziendale.
In merito al licenziamento per raggiunti requisiti della pensione di vecchiaia, invece, si è convenuto di eliminare il riferimento all’età fissa (67 anni) e, quindi, di mantenere solo il riferimento alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Bilateralità contrattuale
In questo rinnovo è stato dato particolare rilievo alla bilateralità contrattuale e, in questo contesto, le parti hanno valorizzato la costituzione dell’associazione denominata “4.MANAGER”, che ha il precipuo scopo di diffondere la cultura d’impresa, manageriale e professionale nonché di realizzare iniziative in tema di politiche attive, orientamento e cultura della formazione, promozione e sviluppo della parità di genere in ambito manageriale.
“4.MANAGER” riceverà dalle imprese la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, all’esclusivo scopo di finanziare le iniziative di outplacement a favore dei dirigenti di aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che siano coinvolti in processi di ristrutturazione o che, comunque, siano interessati da processi che comportino la risoluzione del loro rapporto per fondati motivi e non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica.
Pertanto, le imprese che intendano risolvere il rapporto di lavoro con un dirigente possono convenire, su richiesta del dirigente stesso e nell’ambito dell’accordo con cui regolano la risoluzione del rapporto, di attivare un percorso di outplacement.
A tal fine “4.Manager” concorre alla copertura del costo dell’attività di outplacement fino ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila) previa presentazione, da parte dell’impresa, della fattura del costo da essa sostenuto. Tale contributo non è, in ogni caso, monetizzabile in favore del dirigente.

Trattamento in caso di morte e invalidità permanente del dirigente
E’ stata migliorata la disciplina del trattamento in parola ed è stato concordato di costituire un apposito gruppo di lavoro con la finalità di introdurre una copertura cumulativa, su base assicurativa, delle attuali tutele disciplinate dagli artt. 12 e 15 del contratto stesso.
All’esito dell’attività del gruppo di lavoro, quando sarà definita concretamente la possibilità per le imprese di stipulare polizze assicurative collettive tramite la Gestione separata Fasi “non autosufficienza”, le parti contraenti apporteranno le opportune modifiche ai testi degli artt. 12 e 15 del contratto, fermo restando che l’adesione delle imprese allo schema proposto dalla Gestione separata Fasi “non autosufficienza” è su base volontaria.

Previdenza complementare
Sono stati introdotti miglioramenti in tema di previdenza complementare: fermo restando il limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, è stato elevato, a decorrere dal 2020, il massimale contributivo da 150.000,00 a 180.000,00 euro.
E’, inoltre, facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota di contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%.
Dal 1º gennaio 2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell’impresa non potrà essere inferiore ad euro 4.800,00.

Assistenza sanitaria integrativa
In tema di assistenza sanitaria integrativa è stata prevista la possibilità di istituire una seconda Gestione Separata del FASI (GS NON AUTOSUFFICIENZA), con autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma, cui affidare lo sviluppo delle tutele nel campo della non autosufficienza per gli assistiti FASI.
Le parti contrattuali hanno, altresì, preso atto della volontà, espressa dagli organi di indirizzo di FASI e Assidai, di addivenire ad un accordo di reciproca collaborazione finalizzato a rafforzarne il ruolo nel mercato della sanità integrativa attraverso la presentazione di una proposta unica, con l’auspicio che dall’accordo di reciproca collaborazione possa derivare anche una maggiore integrazione o un ampliamento delle coperture assicurative previsti per l’iscritto FASI.

Allegato-2-lavoro Accordo 30 luglio 2019


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