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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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24.12.2019 - lavori pubblici

FONDO “SALVA OPERE” A TUTELA DEL SUBAPPALTO – PRECISAZIONI DEL MIT AL DECRETO APPENA PUBBLICATO – CHIARITI I TERMINI TEMPORALI PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

Si fa seguito a quanto già pubblicato sul sito di Ance Brescia in data 20/12/2019 (https://www.ancebrescia.it/2019/fondo-salva-opere-a-tutela-del-subappalto-pubblicato-il-decreto-del-mit-che-lo-rende-operativo/) per informare che, con un decreto direttoriale firmato lo scorso 19 dicembre, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato, come auspicato da ANCE, un chiarimento rispetto alle tempistiche indicate nel decreto 12 novembre 2019, n. 144, in tema di  “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere», per l’accesso alle risorse stanziate per l’anno 2019.

La novità più importante è il superamento del termine del 10 dicembre, che – essendo «già decorso» – viene sostituito dal nuovo termine del 24 gennaio 2020, entro il quale i creditori presentano l’istanza alle amministrazioni aggiudicatrici.

A loro volta, queste inviano al Mit la certificazione del credito entro il successivo 14 febbraio 2020.

L’ultima data importante che si legge nel decreto del Mit è quella entro cui predisporre il «piano di ripartizione» delle risorse, fissato al 1° aprile 2020.

Per quanto riguarda le amministrazioni, il decreto del Mit informa che in caso di «mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio» le nuove richieste successive alla precedenti certificazioni dei crediti vanno inviate al Mit entro dieci giorni dal «perfezionamento della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio».

Nel testo del provvedimento, viene inoltre ribadito che i crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento, parteciperanno proporzionalmente ai successivi piani di ripartizione unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze degli altri creditori (di cui all’articolo 47, comma 1-bis, del cd Decreto “ Crescita””).

Si ricorda, infatti, che le risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 sono destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (art. 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Infine, il Direttore Generale ha precisato che le amministrazioni interessate dovranno trasmettere la certificazione relative ai crediti insoddisfatti e per cui si è fatto domanda di accesso al fondo, all’email “fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it. Al medesimo indirizzo dovranno essere trasmesse le richieste successive alla data della certificazione dei crediti e relative alle modalità di accreditamento delle risorse anche a seguito del mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio: richieste, queste, che dovranno essere inoltrate entro 10 giorni decorrenti dal perfezionamento della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio (art. 2).

Si pubblica di seguito il testo del decreto di chiarimento dello scorso 19 dicembre con l’indicazione delle date corrette.

Allegato: Fondo Salva Opere_decreto di chiarimento del MIT dopo la pubblicazione del decreto attuativo


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