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24.05.2019 - urbanistica

IL PROPRIETARIO DI UN TERRENO RISPONDE ANCHE DEGLI ABUSI COMMESSI DA ALTRI

Corte di Cassazione, sentenza n. 19225/2019

Con la sentenza depositata lo scorso 7 maggio, la Cassazione pone il principio di diritto per il quale anche il proprietario di un terreno, sul quale sono state realizzate opere edilizie illecite da parte di altri, risponde degli abusi commessi, salvo che non sia in grado di dimostrare che i manufatti sono stati realizzati a sua insaputa e contro la sua volontà.
Il caso in oggetto trae origine dalla costruzione di un manufatto di circa 80 mq da parte di un committente, che ad ogni modo, non era proprietario del fondo sul quale venivano svolte le opere. Tale attività edilizia era stata compiuta in assenza delle necessarie autorizzazioni. Sia il proprietario del fondo che il committente sono stati condannati entrambi alla pena prevista dalla normativa per i casi di costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione.
Il ricorso per Cassazione da parte del proprietario del terreno, il quale sosteneva che tali opere erano state compiute da altri a sua insaputa e contro la sua volontà, dato che non aveva ricevuto alcuna informazione circa la loro esecuzione, ha portato i giudici a porre l’attenzione su un aspetto, nell’ipotesi di esecuzione dei lavori su fondi altrui, relativo alle modalità per il proprietario di rendersi immune dalla responsabilità penale.
Infatti all’ipotesi in cui il titolare del fondo sia stato in grado di dare la prova certa che il committente abbia compiuto i lavori contro la sua volontà ed a sua insaputa, conseguirà la sua assoluzione, non potendosi in casi come questo ravvisare alcuna sua responsabilità. Non avrebbe infatti senso condannare una persona sulla base della sola titolarità di un fondo e in assenza di ogni colpa.
Nel caso in oggetto, infine, i giudici della Corte suprema hanno ritenuto entrambi i soggetti responsabili, ricavando anche la responsabilità del proprietario sulla base dell’esame delle modalità tramite le quali erano state realizzate le opere edilizie vietate dalla normativa. L’intera attività era stata caratterizzata dalla costante presenza del proprietario del fondo nei luoghi di lavoro, il quale non si limitava ad osservare la loro esecuzione ma vi svolgeva un ruolo attivo e direttivo. Nel corso del procedimento infatti è emerso come il proprietario compisse un’attività di gestione dei lavori, emettendo direttive circa la loro esecuzione e le modalità di svolgimento. Il fatto che il proprietario fosse ben consapevole dello svolgimento delle opere veniva, inoltre, dedotto anche dal rapporto di parentela esistente con il committente.

 

 


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