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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.10.2019 - lavoro

INPS – ANF – NUCLEO CON COMPONENTI MINORENNI INABILI – DIRITTO A MAGGIORAZIONE DI IMPORTO – MESSAGGIO 4 OTTOBRE 2019, N. 3604

L’INPS ha emanato il messaggio 4 ottobre 2019, n. 3604, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’accertamento del diritto alla maggiorazione di importo dell’assegno per il nucleo familiare, in caso di nuclei familiari che comprendono “soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età […]”.
In particolare, l’Istituto chiarisce che la situazione di “minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.
Secondo l’Istituto, non si può, invece, procedere ad una mera traslazione delle definizioni fornite in altri ambiti di tutela, e, in particolare, a quella legata al riconoscimento dell’“Indennità mensile di frequenza” da attribuire al minore che presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Pertanto, l’Istituto specifica che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.
Peraltro, l’INPS chiarisce che tale compito è oggi semplificato, essendo attribuito all’Istituto stesso l’accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell’invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio.
La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità mediograve/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.
Nel contempo, l’Istituto precisa che non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto. In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.

Allegato: Messaggio numero 3604 del 04-10-2019


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