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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.11.2019 - lavoro

INPS – ISTRUTTORIA DOMANDE DI CIGO – INDICAZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 18 OTTOBRE 2019, N. 3777

L’INPS ha emanato il messaggio Hermes 18 ottobre 2019, n. 3777, con il quale ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative in merito all’iter istruttorio attivato a seguito della presentazione della domanda di cassa integrazione.

Eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3
L’istituto precisa che, a seguito dell’eliminazione del c.d. file CSV, le informazioni in esso previste, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, verranno reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO.
Al riguardo, il messaggio specifica che, nel caso di mancato o incompleto invio dei dati Uniemens, l’Istituto dovrà inviare alle aziende una richiesta motivata di integrazione documentale, finalizzata ad acquisire il file CSV. Tale richiesta non andrà, tuttavia, effettuata qualora siano trascorsi due mesi, compreso quello di inizio della CIGO. Dopo tale lasso di tempo, infatti, si considera cristallizzato il dato degli Uniemens, anche se non presenti. In tale circostanza, quindi, la sede inviterà l’azienda alla presentazione dei flussi Uniemens che risultano ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 giorni, decorrenti dalla richiesta stessa. Peraltro, l’Istituto precisa che qualunque documentazione integrativa presentata dall’azienda si considera utilmente ricevuta anche se prevenuta oltre il suddetto termine di 15 giorni, purché entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.
Nel caso in cui l’azienda presenti, per la prima volta, un’istanza di cassa integrazione riferita ad una data unità produttiva, non essendo configurabile il raggiungimento del limite in argomento, l’istituto procederà a segnalare all’azienda eventuali errate od omesse indicazioni di dati che dovranno essere rettificate.
Infine, l’Istituto sottolinea che, nei casi di sospensione della matricola aziendale e presentazione di una domanda di CIGO nei sei mesi successivi alla data di riattivazione, devono essere conteggiate le ore già fruite nel biennio mobile ma il semestre di riferimento per il calcolo dell’1/3 non deve tenere conto dei periodi di sospensione della matricola, che vanno neutralizzati.
In tali casi, per consentire il calcolo del limite di 1/3, è necessario che l’impresa presenti il file CSV che, nella specifica ipotesi, riguarderà gli ultimi sei mesi in cui la matricola era attiva, senza considerare le mensilità di sospensione.

Lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e godimento delle ferie – irrilevanza
L’Istituto chiarisce che l’eventuale presenza di ferie pregresse in capo ai lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, è irrilevante ai fini all’accoglimento dell’istanza. Pertanto, non è necessario chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

Art. 14 d.lgs. 148/15 – informazione e consultazione sindacale
In ordine all’obbligo posto, dall’art. 14 del d.lgs. n. 148/15, a carico dell’azienda richiedente l’integrazione salariale, di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, l’Istituto, con circolare n. 139 del 2016, aveva posto in capo all’azienda l’obbligo di allegare alla domanda di concessione della CIGO, pena l’inammissibilità della stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R, ovvero tramite fax.
Al riguardo, l’istituto precisa, tuttavia, che, nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dal suddetto art. 14, non è necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni.
Parimenti, non è necessario dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni qualora le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino, sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della suddetta comunicazione.

Istruttoria domande di CIGO per eventi meteo – chiarimenti
In merito alle istanze di cassa integrazione per eventi meteo, l’Istituto ricorda che l’azienda è tenuta ad illustrare nella relazione tecnica la tipologia di evento in relazione alla quale si è determinata la sospensione dell’attività lavorativa, nonché la fase lavorativa in corso al verificarsi dell’evento. L’azienda non è, invece, tenuta a produrre i bollettini meteo, che dovranno essere acquisiti d’ufficio dall’Istituto stesso. Peraltro, l’INPS specifica che l’istruttoria deve essere condotta esclusivamente sui bollettini acquisiti d’ufficio, disconoscendo la valenza probatoria di quelli eventualmente prodotti dall’azienda.
Inoltre, l’Istituto chiarisce che i provvedimenti adottati, sia di accoglimento, che di rigetto delle istanze di concessione della CIGO, non devono limitarsi a dare genericamente atto che l’evento si è o non si è verificato, ma, con motivazione congrua, devono riportare l’indicazione dell’ente che ha rilasciato il bollettino, dei valori in esso rilevati e della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all’unità produttiva/cantiere ove si è verificato l’evento.
Nel provvedimento di rigetto, qualora l’evento meteo si sia verificato ma non in misura tale da giustificare la sospensione dell’attività lavorativa, dovrà essere evidenziato il fatto che i dati registrati sul bollettino sono risultati inferiori ai valori previsti, in relazione a ciascuna tipologia di evento atmosferico, dalla circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016 e dal messaggio INPS 1856 del 3 maggio 2017.
Il provvedimento di accoglimento, invece, conterrà la precisazione che l’evento si è effettivamente verificato e che i dati rilevati dal bollettino sono risultati pari o superiori ai predetti valori.
Infine, nel caso in l’Istituto ritenga di accogliere l’istanza di CIGO derogando ai criteri stabiliti per valutare l’integrabilità della causale evento meteo, dovranno essere specificate le ragioni di detta deroga (per es. lavorazioni particolari, misure di contingenza atte a tutelare la salute dei lavoratori, ecc.).

Lavoratori in distacco
In merito alla possibilità di accedere al trattamento CIG per i lavoratori posti in distacco presso altra impresa, l’Istituto chiarisce che, poiché l’integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l’unità produttiva per la quale viene chiesta l’integrazione stessa e il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l’unità produttiva per la quale l’azienda distaccante ha presentato l’istanza di CIGO ma presso altra azienda (distaccataria), il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell’integrazione salariale.
Peraltro, l’INPS specifica che anche nel diverso caso in cui l’integrazione salariale è richiesta dall’azienda distaccataria presso la quale il lavoratore è distaccato, quest’ultimo non può essere posto in CIG in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell’azienda di origine.
Infine, in caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l’ordinaria attività lavorativa presso la stessa, restando esclusi, viceversa, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.

 

Allegato: INPS Messaggio-n. 3777

 

 

 


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