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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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11.12.2020 - lavori pubblici

APPALTI DI LAVORI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – RISOLTO IL CONFLITTO APPARENTE TRA MANDATARIA E MANDANTI SUL CONCETTO DI “QUOTA MAGGIORITARIA”

(Consiglio di Stato, Sez. V, 09/12/2020, n. 7751 – conferma T.A.R. Cagliari, 10 marzo 2020, n. 150)

Nei raggruppamenti verticali o misti è sufficiente che la mandataria rispetti tale condizione con riferimento alla categoria prevalente, contemporaneamente può essere mandante nel sub-raggruppamento che si qualifica in una categoria scorporabile; in presenza di tale condizione a nulla rileva che la mandante qualificata nelle categorie scorporabili sia maggioritaria rispetto all’importo complessivo dei lavori

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In conclusione, va ribadito il principio di diritto espresso dalla sentenza di primo grado, secondo cui “nei raggruppamenti misti, ai fini di una legittima partecipazione alla gara, la capogruppo mandataria debba essere qualificata ed eseguire i lavori in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente indipendentemente e a prescindere dal fatto che esista, eventualmente, nel medesimo raggruppamento, un’altra impresa mandante che esegua prestazioni relative a una o più categorie scorporabili, il cui valore complessivo sia superiore a quello dei lavori svolti dalla stessa mandataria”.

Con la precisazione che, con riferimento alla categoria prevalente, deve esservi coincidenza tra la mandataria dell’intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento. Nelle associazioni miste, infatti, la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l’offerta per l’intero raggruppamento, è identificata con l’impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente e, nel caso in cui quest’ultima sia assunta da più imprese (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale), dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le lavorazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.

Va perciò affermato che l’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici, laddove prescrive che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazioni in misura maggioritaria”, ove riferito anche agli appalti di lavori, debba essere interpretato compatibilmente col sistema di qualificazione vigente per gli esecutori di lavori pubblici (quindi, allo stato, compatibilmente con l’art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) e con l’art. 48, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici, di modo che il detto elemento “maggioritario” è da ritenersi soddisfatto, nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, dalla circostanza che l’impresa capogruppo mandataria sia qualificata ed esegua i lavori relativi alla categoria prevalente e, nel caso di raggruppamenti di tipo misto, dalla circostanza che l’impresa capogruppo mandataria esegua per intero i lavori della categoria prevalente ovvero, in caso di sub-raggruppamento orizzontale nella medesima categoria, che possegga i requisiti in misura maggioritaria, comunque non inferiore al 40%, ed esegua la prestazione prevalente in misura maggioritaria.

9.1. Poiché nel caso di specie tale ultima condizione è stata rispettata, avendo la società I e C assunto, in qualità di mandataria dell’intero raggruppamento e del sub-raggruppamento dei lavori di categoria prevalente, la quota maggioritaria di esecuzione di questi ultimi, l’appello va respinto, così confermandosi l’annullamento del provvedimento di esclusione per violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.

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In allegato:
Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 9 dicembre 2020, n. 7751

 

 


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