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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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18.09.2020 - tributi

BONUS FACCIATE – LAVORI SU FACCIATE PARZIALMENTE VISIBILI DALLA STRADA

Non rientrano nel Bonus Facciate le spese sostenute per la riverniciatura di scuri e persiane che sono parti accessorie degli infissi esclusi anche essi dall’agevolazione, mentre sono agevolate le spese relative a interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, parzialmente visibili dalla strada.

Questi gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello n. 346 e 348 dello scorso 11 settembre 2020.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus Facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali[1].

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio [2].

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus Facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Sul tema, con la C.M. 2/E/2020, accompagnata da una Guida illustrativa, sono stati forniti i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio.

Lo scorso 11 settembre, con la Risposta n. 346/E/2020, richiamando la Circolare 2/E, è stato precisato che il Bonus Facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e delle persiane che sono considerati strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal bonus.

L’Agenzia precisa, a tal proposito, che sono ammessi al Bonus Facciate gli interventi che riguardano l’involucro esterno visibile dell’edificio, e che incidono sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Mentre, invece, devono considerarsi escluse dal Bonus Facciate le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio come, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli che non rientrano nella nozione di strutture “opache”.

Con la Risposta 348/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ammette al beneficio i lavori di ripristino dell’intonaco, riverniciatura della struttura opaca e dei balconi, e di sistemazione delle parti impiantistiche comuni della facciata posteriore di un edificio visibile solo parzialmente dalla strada.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che sono ammessi al Bonus Facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Mentre la detrazione non spetta per le spese relative a interventi effettuati sulle facciate interne, sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 

Note:

[1] Legge 160/2019 art. 1, commi 219-223.
[2] Si tratta dei valori fissati dalla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 2010.

 

 


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