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17.03.2020 - tributi

DECRETO “CURA ITALIA” – SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE EDILE

Il Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020 ha approvato il decreto “Cura Italia” che introduce misure urgenti in risposta all’emergenza connessa al diffondersi del cd. “Coronavirus”.

Infatti sulla G.U. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Si pubblica in allegato il testo del Decreto in commento.

Riportiamo di seguito una sintesi delle misure maggiormente significative per le imprese edili in materia di credito, sospensione dei versamenti, autotrasporto, contratti pubblici e ammortizzatori sociali.

1) Interventi in tema di credito e obblighi di versamento per tributi e contributi

Per quanto attiene al credito e alla sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, lasciando alle comunicazioni che seguiranno i necessari approfondimenti.

  • Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo
  • Sospensione dei versamenti
  • Sospensione degli altri adempimenti fiscali
  • Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi
  • Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
  • Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di   interpello
  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
  • Credito d’imposta contratti di locazione
  • Detrazione erogazioni liberali
  • Sospensione udienze e differimento dei termini
  • Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita IVA
  • Sospensione rimborso prestiti PMI
  • Differimento termini approvazione bilancio

 

Sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16/3/2020, sono rinviati:

■ al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,

■ al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo

 

Sospensione dei versamenti

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 8/3/2020 al 31/3/2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’IVA, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31/5/2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Sospensione degli altri adempimenti fiscali

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 8/3/2020 al 31/5/2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30/6/2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

 

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 8/3/2020 al 31/5/2020 relativi a:

■ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,

■ avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate,

■ avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,

■ atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

■ ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30/6/2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31/5/2020:

■ la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28/2/2020;

■ la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31/3/2020.

 

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31/5/2020, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

 

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello

Sono sospesi dal 8/3/2020 al 31/5/2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 8/3/2020 al 31/5/2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Credito d’imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

 

Sospensione udienze e differimento dei termini

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

 

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita IVA

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21/2/2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

 

Sospensione rimborso prestiti PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30/9/2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30/9/2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30/9/2020.

 

Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

 

2) Autotrasporto – Scadenza

  • Carta di qualificazione del conducente (CQC), ADR, permesso provvisorio di guida
  • Autotrasporto – sospensione del calendario dei divieti circolazione
    Carta di qualificazione del conducente (CQC), ADR, permesso provvisorio di guida

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha previsto la proroga della validità della CQC (carta di qualificazione del conducente), degli ADR (certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose) e quella del permesso provvisorio di guida.

Le CQC carte di qualificazione del conducente e gli ADR certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Per il permesso provvisorio di guida si prevede una proroga fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

 

Autotrasporto – sospensione del calendario dei divieti circolazione

Il MIT, con decreto del 13/3/2020, n.115, per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, al momento per domenica 15 e 22 marzo, tuttavia limitatamente ai servizi di trasporto merci internazionale.

 

3) Interventi sul “Codice dei Contratti pubblici”

Anticipazione del 20% anche sulle opere urgenti

Un’ importante novità è stata introdotta in tema di anticipazione del prezzo dei contratti pubblici, prevista dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. La modifica inserita nel decreto “Cura Italia è di carattere permanente.

Nel dettaglio, all’articolo 35 (che disciplina le soglie di importo negli appalti pubblici) si chiarisce che l’erogazione dell’anticipazione del 20% è «consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8» del Codice dei contratti pubblici.

Nella relazione illustrativa del provvedimento viene spiegato che tale novità ha lo scopo di assicurare «immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva della previsione medesima».

Il nuovo comma, quindi, introduce una modifica di portata generale e mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento

L’emergenza coronavirus non è considerata generica causa di forza maggiore tale da giustificare di per sè l’inadempimento dell’appaltatore. Tuttavia, ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, dovrà essere sempre valutato da parte della stazione appaltante il rispetto delle misure di contenimento disposte dai decreti emergenziali.

La modifica è stata introdotta inserendo, dopo il comma 6, il nuovo comma 6-bis all’articolo 3 del Decreto Legge  23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13.


Deroghe al Codice dei Contratti Pubblici

Vengono introdotte deroghe specifiche alle procedure e alle soglie previste al Codice dei Contratti pubblici in tema di:

– acquisti di forniture e servizi per potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese;

– semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica al fine di permettere la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese;

– interventi di ristrutturazione per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19;

– acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale, da utilizzare per contrastare l’epidemia;

– acquisizione delle piattaforme e dei dispositivi per la didattica a distanza e strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, anche al fine di potenziare quelli già in dotazione, da parte delle istituzioni scolastiche.


Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19

È prevista la nomina, con successivo DPCM, di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19. Il Commissario avrà il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa;

potrà provvedere, tra l’altro, al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza stessa. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi sia di soggetti attuatori che di società in house, nonché delle centrali di acquisto.

4) Interventi in materia di ammortizzatori sociali

Cassa Ordinaria e CoVid-19

Il decreto concede ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e durata massima di nove settimane, da concludersi, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I datori che presentano la suddetta domanda parrebbero dispensati dall’osservanza della procedura sindacale e dalla necessità di rispettare il termine di quindici giorni per l’inoltro della domanda all’INPS: sul punto della dispensa dalla procedura sindacale, peraltro, vale la riserva di un approfondimento che stiamo svolgendo, stante la formulazione testuale della norma apparentemente contraddittoria.

Sul termine di presentazione della domanda, invece, il decreto è chiaro in quanto prevede che la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Essa non è soggetta ai consueti limiti complessivi di durata degli interventi di Cassa Ordinaria e non è gravata nemmeno del contributo aggiuntivo normalmente previsto.

Quanto al lavoratore, egli, per poter accedere allo strumento, deve risultare in forza, presso il datore richiedente l’intervento, al 23 febbraio scorso mentre non è richiesta la nota anzianità minima di servizio.

Poiché le risorse sono contingentate, il decreto impone all’Istituto di effettuare un costante monitoraggio del loro utilizzo: laddove emergesse il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020, la norma impone all’NPS di non accogliere le domande eccedenti. Pertanto, sottolineiamo da subito la necessità, per le imprese, di non confidare nel termine apparentemente lungo di presentazione della domanda, pena il rischio di incorrere nell’esaurimento delle risorse disponibili.


Cassa Straordinaria e CoVid-19

Le aziende che, alla già citata data del 23 febbraio 2020, avessero in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso, potendo riguardare anche i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La predetta concessione è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, contenuta nel Decreto Legislativo 148 del 2015.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale richiesto a causa del Covid19 all’interno di un intervento CIGS, non si applica la contribuzione addizionale, normalmente prevista.

Per quanto concerne l’espletamento dell’esame congiunto e la presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale non si applicano i termini procedimentali di norma richiesti

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Come già per l’intervento ordinario, quindi, sottolineiamo l’opportunità di valutare i tempi della procedura sindacale e della successiva domanda di integrazione salariale onde evitare di incorrere nell’esaurimento delle risorse.


Cassa in deroga e CoVid-19

Da ultimo, segnaliamo come il decreto consenta alle Regioni e alle Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

L’accordo non pare, però, richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

Ai lavoratori destinatari del trattamento in deroga saranno riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente paragrafo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Anche in questo caso, quindi, si sottolinea la necessità, per le imprese eventualmente interessate, di valutare la tempestività nella presentazione della domanda e nell’effettuazione degli eventuali adempimenti sindacali, onde non incorrere nell’esaurimento delle risorse disponibili.

Stante la delicatezza della situazione esterna che ha costretto il Governo ad emanare il Decreto qui in commento, nonché la complessità e la portata delle misure in esso contenute, l’assistenza degli uffici di ANCE Brescia è specialmente consigliata per il necessario supporto, a favore delle imprese associate, nella fase di valutazione e di determinazione delle determinazioni aziendali sui temi trattati.

 

Allegato: Decreto Cura Italia – testo Gazzetta Ufficiale


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