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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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23.07.2020 - ambiente

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI – MODIFICA LIMITI QUANTITATIVI E TEMPORALI

Con la conversione in legge del D.L. 34/2020 (legge 77/20) sono stati ripristinato i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti prima dell’emergenza sanitaria.

A seguito dell’abrogazione della norma, vengono ripristinati i limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 in base al quale i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, rispettivamente:
– ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure
– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Regione Lombardia – Ordinanza 520/20
Per quanto riguarda i lavori eseguiti in Regione Lombardia, rimangono in vigore le disposizioni introdotte da con l’ordinanza n. 520/2020 valide fino ai 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e quindi, allo stato attuale, fino al 31 agosto 2020.

Pertanto, in Regione Lombardia, il deposito temporaneo dei rifiuti che potrà avvenire:
– con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure
– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi.
Si precisa, infine, che le norme citate non sono intervenute sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, se gestite come rifiuti, che, in base all’art. 23 del D.P.R. 120/2017, possono essere avviate a recupero o smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. Anche in questo caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

 


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