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11.05.2020 - lavoro

IL DPCM 26 APRILE 2020 E I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO E LE ORDINANZE DI REGIONE LOMBARDIA – PRINCIPALI ASPETTI DI INTERESSE

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di Ance Brescia sulla gestione dell’emergenza da Covid-19 e alla posizione interpretativa di ANCE Lombardia in ordine al rapporto fra l’Ordinanza n. 514 del Presidente di Regione Lombardia e il DPCM del 22 marzo 2020, per segnalare l’entrata in vigore delle Ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 537 e 538 del 30 aprile 2020 e 539 del 3 maggio 2020, a seguito del DPCM del 26 aprile 2020.

Ricordando le novità di rilievo contenute nel nuovo DPCM, si evidenzia  in primo luogo che in questo provvedimento vengono estese le possibilità di spostamento prevedendo che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Per quanto riguarda l’attività dei cantieri e in generale delle imprese di costruzioni questa potrà ripartire dal 4 maggio, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del menzionato DPCM.

Infatti, fra le attività la cui ripresa (o prosecuzione) è ammessa rientrano, fra l’altro, quelle di cui ai codici Ateco 41 – costruzione di edifici; 42 – ingegneria civile; 43 – lavori di costruzione specializzati.

Fra gli altri codici Ateco permessi e rilevanti per il settore vengono in considerazione: 68 – attività immobiliari; 69 – legali e contabili; 70 – direzione aziendale e di consulenza gestionale; 71 – studi di architettura e d’ingegneria; 81.2 – pulizia e disinfestazione; 81.3 – cura e manutenzione del paesaggio; 82 – supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese.

L’elenco completo delle attività consentite in questa fase è riportato nell’allegato 3 del DPCM e si rammenta che tale elenco può essere modificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’art. 2 comma 6 del menzionato DPCM dispone in ordine alla necessità, rivolta alle imprese la cui attività può riprendere, di applicare le misure di sicurezza anti-contagio contemplate nei protocolli e qualora non vengano assicurati idonei livelli di tutela l’attività sarà suscettibile di essere sospesa fino al momento di ripristino delle condizioni fondamentali di protezione.

Più nel dettaglio la disposizione citata prevede che “le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Come chiarito dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020, la citata disposizione contenuta nel comma 6 dell’art. 2 subordina lo svolgimento delle attività assentite al rispetto dei contenuti “del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020”, eliminando forme di comunicazioni prefettizie in questi casi.

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, è sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo potranno essere programmati specifici servizi di controllo. A tal fine potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto di personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali.

Viene altresì precisato che il comma 6 dell’art. 2 del citato DPCM, nel menzionare i tre protocolli soprarichiamati conferisce alle disposizioni in essi contenute natura giuridica di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del D.L. 19/2020, che contempla sanzioni amministrative e accessorie, salvo che il fatto costituisca reato.

Giova rammentare che Regione Lombardia, in collaborazione con Inail e con le altre Regioni, sta per emanare delle Schede Operative settoriali e attuative di quanto contenuto nei protocolli nazionali, che avranno funzione di supporto per le imprese.

Si ricorda, altresì, che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile e tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (laddove applicabile) deve, alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni normative in vigore e orientate al contenimento della diffusione del virus, continuare ad essere privilegiata rispetto alla modalità di lavoro ordinaria.

All’interno del territorio regionale continuano a valere le misure specifiche emanate da Regione Lombardia, e attualmente si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 537, 538 del 30 aprile 2020 e 539 del 3 maggio 2020. Sul punto è utile evidenziare che l’art. 1 comma 1.1 dell’Ordinanza n. 537 dispone che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.”

In allegato alla presente circolare si riportano il DPCM del 26 aprile 2020, la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 2 maggio e le Ordinanze Regionali n. 537, 538 e 539.

 

Allegati:

Circolare Ministero Interno del 2 maggio 2020
DPCM 26 aprile
Ordinanza Regione Lombardia _537_30 aprile 2020
Ordinanza Regione Lombardia _538_30 aprile 2020
Ordinanza Regione Lombardia _539 del 3 maggio 2020


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