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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.09.2020 - lavoro

INL – DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 (CD. “DECRETO AGOSTO”) – PRIME INDICAZIONI – NOTA 16 SETTEMBRE 2020, N. 713

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato le prime indicazioni sulle norme di rilevanza lavoristica contenute nel Decreto Agosto.

In realtà, la nota si limita, per lo più, ad una illustrazione normativa, ad eccezione di alcune interessanti riflessioni interpretative sulla materia del contratto a termine, su cui il Decreto è, in effetti, intervenuto, di sicuro interesse per le imprese.

Esonero del versamento dei contributi previdenziali per Aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

La nota ricorda come la norma riconosca un esonero dei versamenti contributivi ai datori di lavoro che non richiedano trattamenti di cassa integrazione previsti dal medesimo Decreto Agosto, avendo già utilizzato periodi di cassa integrazione nel corso dei mesi di maggio e giugno 2020: l’esonero in parola sarà riconosciuto per 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, per un numero di ore doppio di quello di utilizzo dell’ammortizzatore sociale nei mesi da ultimo citati.

L’Ispettorato sottolinea, però, come l’esonero, rientrando fra gli aiuti di Stato, richieda l’autorizzazione della Commissione europea: pertanto, fino a tale autorizzazione, lo stesso è inattuabile.

Esonero del versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

L’Ispettorato si limita a evidenziare come i datori che, dopo l’entrata in vigore del Decreto in commento, ossia dal 15 agosto 2020, assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno vedersi riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di euro 8.060 su base annua.

Contratti a termine

L’INL rammenta la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi, nel solo rispetto del periodo complessivo dei 24 mesi di durata del rapporto. La nota chiarisce che, nell’interpretazione ministeriale, con la norma in esame è stata introdotta una deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei periodi di intervallo fra un rapporto a termine e un altro.

Pertanto, anche laddove il rapporto sia già stato oggetto di quattro proroghe, sarà, comunque, possibile, ad avviso del Ministero, procedere a un’ulteriore proroga per un ulteriore periodo di 12 mesi di durata massima ovvero ad un rinnovo anche prima del decorso del periodo di intervallo fra rapporti a termine.

Inoltre, l’Ispettorato specifica che il termine del 31 dicembre 2020 è da intendersi esclusivamente riferito alla formalizzazione della proroga o del rinnovo; di conseguenza, il rapporto potrà svolgersi anche nel 2021. Infine, opportunamente, la nota qualifica la proroga automatica che le imprese hanno dovuto disporre nel periodo di vigenza della norma oggi abrogata dal medesimo Decreto Agosto, come neutrale in relazione al computo di durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

Licenziamenti collettivi

Da ultimo, l’Ispettorato effettua una ricognizione della situazione normativa connessa al divieto di licenziamento: la nota ripercorre il susseguirsi delle norme e riferisce come, allo stato, tale divieto permanga per le imprese che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione introdotta dal medesimo Decreto Agosto e per i datori che non abbiano totalmente goduto dell’esonero contributivo in attesa di autorizzazione comunitaria.

Allegato:

Decreto Agosto INL – Allegato

 

 

 


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