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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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17.01.2020 - tributi

“MILLEPROROGHE 2020” – MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE EDILE

Prorogati sia il “bonus verde”, per tutto il 2020, per la sistemazione di giardini ed aree verdi, sia il termine per l’adozione del D.M. istitutivo dell’albo dei curatori e gestori delle procedure di cui al codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), che dal 1° marzo slitta al 30 giugno 2020.
Queste le misure d’interesse per il settore contenute nel D.L. 30 dicembre 2019 n.162 (cd. Decreto “Milleproroghe 2020”), in vigore dal 31dicembre 2019 ed attualmente all’esame del Parlamento per la relativa conversione in legge (atto Camera n.2325).

Proroga del “bonus verde”
L’art.10, co.1, del D.L. 162/2019 proroga, anche per l’anno 2020, il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36%, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per interventi di:

■ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

■ realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.
La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.
Si ricorda che l’agevolazione, introdotta a partire dal periodo d’imposta 2018, è stata prorogata anche per il 2019 (art.1, co.68, della legge 145/2018)[1].

Adozione dell’Albo per le procedure del codice della crisi d’impresa – Proroga del termine
L’art.8 del Decreto “Milleproroghe 2020” fa slittare dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019[2].
L’albo indicherà, tra l’altro, i requisiti professionali non solo dei curatori, commissari o liquidatori giudiziari, ma anche dei componenti dei cd. “organismi di composizione della crisi – OCRI”, che verranno istituiti presso le camere di commercio nell’ambito delle procedure d’allerta disciplinate dal medesimo codice della crisi d’impresa [3].
Infatti, anche alla luce delle segnalazioni effettuate presso il Ministero della Giustizia dalle associazioni di categoria, tra cui l’ANCE, per i componenti dell’OCRI di matrice aziendalistica si rende necessaria l’individuazione di requisiti professionali meno rigidi rispetto a quelli stabiliti nel D.M. 202/2014, richiamato ad oggi dal codice della crisi d’impresa (ad es. aver espletato attività nella curatela fallimentare).
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Provvedimento, lo slittamento al 30 giugno 2020 per l’istituzione dell’albo tiene conto, quindi, anche di tali richieste e consentirà, altresì, il coordinamento con le disposizioni di modifica che verranno introdotte, a breve, anche in relazione ai membri degli OCRI, mediante un D.Lgs. correttivo al codice della crisi d’impresa, attualmente in fase di elaborazione.

 

Note:

[1] Cfr. l’art.1, co.12-15, della legge 205/2017.
[2] Cfr. anche gli artt.352, e 356-358 del D.Lgs. 14/2019.
[3] Come noto, si tratta di una serie di segnalazioni qualificate (definite “di allerta”) circa possibili rischi di insolvenza dell’impresa, che devono essere effettuate dagli organi di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione), al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del Tribunale (cfr. artt.12 e segg. del D.Lgs. 14/2019).

 

 


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