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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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19.06.2020 - lavoro

MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – DECRETO-LEGGE N. 52 DEL 16 GIUGNO 2020

Nelle more della pubblicazione delle indicazioni amministrative da parte dell’Inps, per opportuna informativa si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l’allegato Decreto-Legge n. 52 del 16 giugno 2020, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.”

In particolare, il Decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all’art. 1, la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, di usufruire, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e s.m.i., di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020.

La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020. Nel caso di raggiungimento di tale limite, l’Inps non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Sempre in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del suddetto Decreto-Legge n. 18/2020, per la presentazione delle istanze di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in deroga, in sede di prima applicazione, i termini previsti per l’invio delle domande sono stati spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in oggetto e, quindi, al 17 luglio 2020, nel caso in cui tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni o riduzione di orario.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, invece, il termine decadenziale è stato spostato al 15 luglio 2020 (originariamente 31 maggio 2020).

Alle disposizioni relative ai suddetti termini, così come previsti dal comma 2 dell’art. 1 del Decreto in oggetto, non si applica quanto disposto dall’articolo 19 comma 2-bis del Decreto-Legge n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall’inizio delle sospensioni, che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non possa aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

Anche per il caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, in sede di prima applicazione, è stato previsto che i termini per l’invio all’Istituto di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Allegato:
DL 52-2020

 


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