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20.03.2020 - sicurezza

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI EDILI – NOTA DI COMMENTO ANCE

A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore edile con specifico riferimento ai cantieri ANAS e RFI.

Il documento, che è stato condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL è stato integrato con aspetti caratteristici del settore edile.

ANCE ritiene che, benché il provvedimento del MIT sia un concreto passo avanti in merito alle attività nei cantieri edili in presenza dell’emergenza sanitaria in corso, esso non è ancora sufficiente: la situazione in essere, infatti, resta caotica.

A parere di ANCE, per evitare che questa situazione di estrema confusione degeneri ulteriormente, occorrerebbe un provvedimento a livello nazionale, chiaro ed inequivocabile, che, al pari di quanto hanno fatto gli altri paesi europei, dichiari che l’emergenza sanitaria connessa al virus COVID-19 è causa di forza maggiore.

Solo così, si potrà consentire alle stazioni appaltanti e ai committenti di poter procedere con maggiore serenità, caso per caso, alla temporanea sospensione delle attività di cantiere. Ciò, naturalmente, con salvezza degli interventi urgenti e non rinviabili e solo laddove il rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del virus rendano impossibile la prosecuzione dei lavori

In merito ai contenuti delle linee guida MIT, allegate alla presente, si prevede quanto segue.

L’applicazione delle disposizioni ivi contenute consente di proseguire le attività lavorative in cantiere, garantendo la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e che attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Di seguito un’analisi dei punti più rilevanti:

– Nelle raccomandazioni è riportata la necessità di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Si prevede, tra l’altro, che il coordinatore per la sicurezza, nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Si favoriscono, inoltre, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

– Nel paragrafo 1 INFORMAZIONE è previsto che il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, informi tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. È previsto inoltre che il personale, prima dell’accesso al cantiere, sia sottoposto al controllo della temperatura corporea.

– Per disciplinare l’accesso dei fornitori, il protocollo richiede di individuare /procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si dovrà individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

– Nel paragrafo 3 è previsto che il datore di lavoro assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

– Nel paragrafo 5 è previsto che, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si fa presente che non viene richiamato il DL Cura Italia che consente l’utilizzo di mascherine chirurgiche.

Nello stesso paragrafo, è previsto che, qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali), le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18  del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede, al riguardo, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

–  Nel paragrafo 6 è previsto che l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi sia contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

– Con riferimento al paragrafo 7 il protocollo evidenzia che, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene l’apertura, la sosta e l’uscita.

– Nel paragrafo “Tipizzazione relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” sono riportate alcune ipotesi che costituiscono una tipizzazione pattizia della disposizione contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Quanto ai contenuti e alla portata dell’art. 91, è necessario ricordare che l’articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo che, ove quest’ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo siano dipesi da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. L’articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (cd. “danno emergente”) che il mancato guadagno (cd. “lucro cessante”).

Tra le cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo l’interpretazione consolidata, gli eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. “factum principis”, ossia un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.

Ciò premesso, e venendo all’esame della disposizione di cui al protocollo, il MIT si fa carico di tipizzare (in via esemplificativa e non esaustiva) una serie di tali esimenti, riconducendole anzitutto alle seguenti fattispecie:

– la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

– l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

– caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

– laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni;

– indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza di tali ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

La disposizione pertanto implica che, sul piano operativo, al ricorrere delle suddette fattispecie:

– il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori deve procedere alla relativa attestazione, non residuando alcuno spazio di discrezionalità al riguardo;

– conseguentemente, in presenza di tale attestazione, la committente deve procedere alla sospensione dei lavori;

in presenza di tale attestazione (che il protocollo MIT rimette coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione) può ritenersi esclusa la responsabilità dell’appaltatore per eventuali ritardi e/o omissioni esecutive riconducibili alle medesime fattispecie e, pertanto, non può darsi luogo all’applicazione di eventuali decadenze o penali.

Allegato: Linee guida cantieri edili


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