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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.01.2021 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – RIMBORSO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA VERSATA DA LAVORATORI ALL’INPS – IMPONIBILITÀ – CONFERMA – INTERPELLO 5 GENNAIO 2021, N. 3

Un datore di lavoro ha deciso, alla luce del contratto collettivo territoriale di lavoro dallo stesso applicato, che prevedeva uno strumento di ricambio generazionale, di procedere al rimborso della contribuzione volontaria versata all’INPS dai dipendenti prossimi al pensionamento, dopo che questi, in attuazione del suddetto strumento, avessero concordato con il suddetto datore una riduzione dell’orario lavorativo.

In pratica, l’impresa si è dichiarata disponibile al rimborso nei confronti degli interessati del costo dei versamenti volontari effettuati dagli stessi per mantenere la contribuzione piena nonostante la già citata riduzione di orario.

Per sentir confermata l’esclusione delle somme di cui trattasi dall’imponibile fiscale, il datore ha proposto istanza di interpello, sostenendo, in primo luogo, la natura non retributiva delle stesse e, comunque, la loro assimilazione, in quanto oneri di utilità sociale, a un piano di welfare: entrambe le ipotesi deponevano, ad avviso del datore istante, per la non imponibilità delle somme erogate ai lavoratori coinvolti.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita con l’interpello 5 gennaio 2021, n. 5, non ha condiviso nessuna delle due tesi avanzate dal datore di lavoro istante, in quanto ha ritenuto che gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono rientrare nella disposizione di esclusione dal reddito di cui alla lettera h) dell’art. 51 del TUIR, non essendo gli stessi stati sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente. Detti emolumenti, pertanto, devono concorrere alla determinazione del reddito di lavoro del dipendente, in base al principio di onnicomprensività previsto dal comma 1 del citato articolo 51 del TUIR.

Inoltre, l’Agenzia non ha condiviso nemmeno la seconda tesi datoriale, secondo cui le predette somme sono da ricondursi alla lettera f), dell’articolo 51, comma 2, del TUIR ai sensi della quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100″ vale a dire “per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto».

Infine, l’Agenzia rileva come l’esclusione dal reddito imponibile sia riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non comprenda le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate. Posto che, nel caso di specie, le erogazioni effettuate dal datore di lavoro consistevano esclusivamente in somme di denaro e il versamento dei detti contributi previdenziali non rientra tra le finalità della norma, la fattispecie in esame non integra i presupposti per l’applicazione della citata lettera f), richiamata dall’istante.

 

Allegato:

AE Interpello 3 2021

 

 

 

 

 


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