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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
03.12.2021 - lavori pubblici

PARERE MIMS – OEPV E OFFERTA TECNICA – DIFFORMITA’ DICHIARATA DALL’IMPRESA NEL SUB-PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI  

Il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere ha emanato con il parere n.1020/2021 con il quale il MIMS distingue tra la verifica dei requisiti dell’operatore e la verifica dell’offerta tecnica, spiegando cosa succede in caso di difformità da quanto dichiarato in fase di gara

In particolare, il quesito riguarda il caso in cui l’offerta tecnica viene di fatto modificata rispetto a quanto dichiarato in sede di gara.

L’aggiudicatario di uno dei due lotti di gara (in appalto aggiudicato tramite offerta economicamente più vantaggiosa), in fase di verifica dei criteri di selezione ex art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a presentare la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ha allegato una dichiarazione di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, indicando delle alternative che lo hanno comunque mantenuto al primo posto della graduatoria, nonostante la variazione di punteggio.

Considerata la situazione, la stazione appaltante si chiede se sia conforme al Codice dei contratti accettare una variazione di offerta tecnica e aggiudicare l’appalto oppure sarebbe più corretto escludere il concorrente, con conseguente scorrimento della graduatoria. Inoltre, considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i due lotti sopra la soglia europea ma i singoli lotti sono inferiori alla stessa, per la sottoscrizione dei rispettivi contratti la stazione appaltante si domanda se sia necessario attendere il termine dilatorio dei 35 giorni ex art. 32 del Codice oppure no.

Nel merito, il MIMS con il parere menzionato ha chiarito che la verifica dell’offerta tecnica non attiene l’art. 86 del Codice dei Contratti, che riguarda esclusivamente i requisiti di partecipazione.

Ad ogni modo, una modifica dell’offerta successiva alla aggiudicazione dell’appalto e precedente la stipula del contratto non è ammissibile. Di conseguenza, il concorrente dovrà firmare il contratto per come è stato aggiudicato.

In sede di esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell’art. 106 del Codice, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. In alternativa, l’offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge che prevedono l’incameramento della cauzione provvisoria e la comunicazione ad ANAC.

Infine in riferimento all’art. 32 del Codice, in merito al c.d. stand still, ossia all’impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto, una volta conseguita l’aggiudicazione definitiva a chiusura del procedimento selettivo delle offerte, rileva l’importo della procedura e non del singolo lotto.

Codice identificativo: 1020

Data ricezione: 09/01/2021

Argomento: Oepv

Oggetto: Verifica Offerta Tecnica ex art. 86 del Codice dei Contratti, difformità di

quanto dichiarato in sede di gara.

Quesito: In relazione ad una procedura di gara relativa a servizi, suddivisa in due lotti e

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

l’aggiudicatario di uno dei due lotti, in fase di verifica dei Criteri di selezione ex art.

86 del Codice dei Contratti, ha presentato idonea documentazione probatoria relativa

ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Alla stessa, il concorrente ha

allegato una “Dichiarazione” di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di

Offerta Tecnica – nella fattispecie “veicoli a 3 porte” e “Veicoli euro 5/6”- per

esigenze sopravvenute e ha indicato una valida alternativa “veicoli a due porte” e

“veicoli euro 4”. Si segnala che le due opzioni relative alle caratteristiche tecniche

dei veicoli per eseguire il servizio (“2 e 3 porte” e “euro 4 ed euro 5/6”) erano

entrambe specifici elementi di valutazione dell’offerta. Inoltre, pur riclassificando la

graduatoria di gara in termine di punteggi, l’aggiudicatario rimane collocato al primo

posto. Ciò premesso, si domanda: 1) Se è conforme al Codice accettare i rilievi del

concorrente e aggiudicare l’appalto dandone motivazione nella relativa Determina; 2)

Se occorre escluderlo dalla gara e procedere allo scorrimento della graduatoria;

Infine, considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i

due lotti sopra la soglia europea (è stato pubblicato un bando), ma i singoli lotti sono

inferiori alla stessa, si chiede: 3) se per la sottoscrizione dei rispettivi contratti, è

necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice.

Risposta: La verifica ex art. 86 del Codice attiene ai requisiti di partecipazione, a nulla rileva l’offerta. Ciò premesso, una modifica dell’offerta successiva alla aggiudicazione e

prima della stipulazione del contratto non è possibile. Il concorrente sarà quindi

chiamato a firmare il contratto per come aggiudicato. In sede di esecuzione, eventuali

modifiche saranno possibili solo nei limiti dell’art. 106 del Codice. In alternativa

l’offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge:

incameramento cauzione provvisoria e comunicazione ad ANAC. Ai fini dell’art. 32

del Codice in merito al c.d. stand still, rileva l’importo della procedura e non del

singolo lotto.


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