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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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15.01.2021 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI E CONCORDATO IN BIANCO E CON CONTINUITÀ AZIENDALE – DEFERIMENTO ALL’ADUNANZA PLENARIA

(Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza n. 309, 8 gennaio 2021)

Al termine di una puntuale disamina dei rapporti tra la continuità del possesso dei requisiti generali nelle gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici e la Legge Fallimentare, preso atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 309, dell’8 gennaio 2021 deferisce all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni:

“a) Se la presentazione di un’istanza di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) debba ritenersi causa di automatica esclusione dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, ovvero se la presentazione di detta istanza non inibisca la partecipazione alle procedure per l’affidamento di commesse pubbliche, quanto meno nell’ipotesi in cui essa contenga una domanda prenotativa per la continuità aziendale;
b) se la partecipazione alle gare pubbliche debba ritenersi atto di straordinaria amministrazione e, dunque, possa consentirsi alle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo c.d. in bianco la partecipazione alle stesse gare, soltanto previa autorizzazione giudiziale nei casi urgenti, ovvero se detta autorizzazione debba ritenersi mera condizione integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione;
c) in quale fase della procedura di affidamento l’autorizzazione giudiziale di ammissione alla continuità aziendale debba intervenire onde ritenersi tempestiva ai fini della legittimità della partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione della gara;
d) se le disposizioni normative di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19 ter del d.lgs. n. 50/2016 debbano essere interpretate nel senso di consentire la sostituzione della mandante che abbia presentato ricorso di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, cit. con altro operatore economico subentrante anche in fase di gara, ovvero se sia possibile soltanto la mera estromissione della mandante e, in questo caso, se l’esclusione del r.t.i. dalla gara possa essere evitata unicamente qualora la mandataria e le restanti imprese partecipanti al raggruppamento soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione”.

In allegato:

Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza n. 309, 8 gennaio 2021

 

 

 

 


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