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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.07.2021 - lavoro

INL – BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – CESSAZIONE – RIATTIVAZIONE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE – CHIARIMENTI – NOTA 16 LUGLIO 2021, N. 5186

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 16 luglio 2021, n. 5186, ha diramato chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione, introdotte dalla c.d. Legge Fornero, concernenti i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’Ispettorato ricorda, infatti, come il legislatore, al manifestarsi della situazione pandemica, abbia inteso arginare, con una serie di provvedimenti normativi, l’eventuale ricorso a licenziamenti collettivi e individuali da parte dei datori di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria.

La nota dell’Ispettorato prosegue, quindi, illustrando la disciplina del divieto di licenziamento come risultante dagli ultimi decreti legge emananti.

In particolare, per quanto di maggior interesse per le imprese del nostro settore, possiamo evidenziare come il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è durato, nei confronti delle aziende del settore industriale – tra cui, quindi, le edili – che abbiano presentato domanda di CIGO per CoViD19, fino al 30 giugno scorso.

In pratica, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le aziende che possono fruire della Cassa integrazione Guadagni Ordinaria ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 148/2015, ossia appartenenti al settore industriale e manifatturiero, incluse, quindi, le edili, il suddetto divieto è venuto meno.

La nota, peraltro, ricorda che alle aziende sopra citate la possibilità di licenziare è, comunque, inibita qualora esse presentino domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale per tutta la durata degli stessi e fino al 31 dicembre 2021.

Va sottolineato, al riguardo, come l’Ispettorato ricolleghi la ratio della norma da ultimo riferita al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, la nota in commento riferisce della decisione di INL di modificare il modello di istanza dedicato (Modulo INL 20bis), fornito in allegato alla nota e scaricabile nella sezione modulistica del portale istituzionale.

In effetti, il modello da ultimo rilasciato richiede al datore di lavoro di dichiarare di non aver presentato o di non essere in procinto di presentare domanda di CIGO oppure di aver esaurito le settimane integrabili di cui alla domanda già presentata, indicando la data di invio di quest’ultima.

Inoltre, il datore deve indicare l’eventuale adesione alla Associazione imprenditoriale: le principali Organizzazioni datoriali hanno, infatti, sottoscritto con le Segreterie sindacali nazionali un avviso comune con il quale raccomandano, in luogo della risoluzione del rapporto di lavoro, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Di conseguenza, l’eventuale adesione datoriale potrà essere elemento di valutazione da parte della Commissione durante la riunione per la ricerca di una soluzione alternativa al licenziamento.

Da ultimo va sottolineato come la nota dell’Ispettorato concluda riferendo che un’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione, successiva alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

Allegati: nota-prot.-5186-del-16-luglio-2021

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