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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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26.03.2021 - lavoro

INL – DIFFIDA ACCERTATIVA NEL CASO DI RIDUZIONE UNILATERALE DELL’ORARIO DI LAVORO – RESPONSABILITÀ SOLIDALE – NOTA 17 MARZO 2021, N. 441

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, con nota 17 marzo 2021, ha risposto al quesito circa la possibilità di emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione della unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale e della conseguente decurtazione dello stipendio.

L’Ispettorato, tenuto conto del parere già reso sul tema dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1375/2018) ha chiarito, in primo luogo, che l’accertamento sulla sussistenza e sulla quantificazione di tali rivendicazioni economiche da parte del lavoratore riguarda una tipologia di crediti di natura risarcitoria che esula dall’ambito di applicazione della diffida accertativa di competenza del personale ispettivo.

Nel caso di specie, infatti, le differenze retributive richieste dal lavoratore sono diretta conseguenza di un eventuale inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ascrivibile al datore di lavoro che, unilateralmente e senza la necessaria forma scritta, avrebbe ridotto l’orario di lavoro ed il conseguente trattamento retributivo del dipendente.

L’Ispettorato ha ricordato che sulla questione la Suprema Corte ha di recente affermato (sentenza 19 gennaio 2018, n. 1375), superando precedenti di segno contrario, che nell’ambito di un contratto di lavoro part-time la trasformazione dell’orario di lavoro può derivare solo da un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, non assumendo valore probatorio il comportamento per facta concludentia. Al contrario, nel caso in cui il contratto sia a tempo pieno, l’accordo di modifica dell’orario, per il quale non è prevista ex lege una forma scritta ad substantiam, potrà essere provato anche attraverso comportamenti concludenti.

Pertanto, l’accertamento in merito alla sussistenza ed alla quantificazione di tali rivendicazioni economiche dovrà essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria.

Con la medesima nota, l’Ispettorato è ritornato sul tema dei termini entro i quali è possibile procedere al recupero delle spettanze retributive e contributive nell’ambito della responsabilità solidale di cui al comma 2 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.

In particolare, l’Ispettorato, richiamando le proprie precedenti note n. 9943 del 19/11/2019 e n. 1107 dell’11/12/2020, ha ricordato che sussistono regimi separati dei termini sul recupero delle spettanze retributive e contributive a seconda del soggetto, privato o pubblico, che intraprende l’iniziativa:

  • per quanto riguarda l’azione rimessa alla volontà del lavoratore, con essa possono essere rivendicati sia i crediti retributivi che quelli contributivi, a condizione che agisca nel termine decadenziale normativamente previsto, ossia nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto;
  • per quanto riguarda la diversa azione di recupero rimessa all’iniziativa dell’ente previdenziale attinente solo alla parte contributiva, essa non è sottoposta al predetto termine decadenziale, ma è soggetta all’ordinario termine prescrizionale di cinque anni.

Ciò premesso, l’istituto ha chiarito che la decadenza di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 può essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel suddetto termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente.

È stato, infine, chiarito che “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione” pertanto, a seguito della notifica dell’atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura tuttavia di verificare l’assenza di una intervenuta prescrizione e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

 

Allegato:
INL_nota 441 2021

 

 

 

 


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