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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.07.2021 - lavoro

INL – SICUREZZA – TUTELA DEI LAVORATORI – STRESS TERMICO AMBIENTALE – NOTA 2 LUGLIO 2021, N. 4639

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 2 luglio 2021, n. 4639, avuto riguardo ai rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, ha segnalato l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con riferimento, tra gli altri, ai cantieri edili e stradali, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, quanto alle azioni già intraprese a livello territoriale, rimandiamo alla lettura della nota dell’ATS Brescia 6 luglio 2021, riportata nella Newsletter ANCE Brescia – n. 27/2021 del 10/07/2021.

L’Ispettorato include tali iniziative nel “Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2021 in relazione all’epidemia COVID-19“, con cui il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore ((https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), individuando gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e le possibili misure di mitigazione.

In via incidentale, evidenziamo come tutta la documentazione riferito a tale sistema è consultabile alla Sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT.

La nota segnala, inoltre, come, nel corso delle predette iniziative, potrà essere rappresentato alle aziende quanto previsto dall’INPS nel Messaggio n. 1856 del 03/05/2017, con cui l’Istituto dispone testualmente che “… le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

Con riferimento specifico al settore dell’edilizia, poi, l’Ispettorato ricorda che, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08, sono previsti obblighi e responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro, desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.

Da ultimo, evidenziamo come la nota concluda ribadendo che “il personale ispettivo dell’INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.”

Allegato: INL – 4639_02_07_2021

 

 


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