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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.01.2021 - lavoro

INPS – CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO 2020 – CIRCOLARE 23 DICEMBRE 2020, N. 155

L’INPS, con circolare n. 155 del 23 dicembre 2020, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con una delle denunce dei primi mesi dell’anno successivo.

Infatti, la circolare in commento sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (in scadenza il 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (in scadenza il 16 febbraio 2021), attenendosi alle modalità indicate, con riferimento alle singole fattispecie, nella medesima circolare.

Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2021” (in scadenza il 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.

Tutto ciò premesso, l’INPS ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate.

Elementi variabili della retribuzione

L’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

L’Istituto rammenta altresì che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2020), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc…), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2021.

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile

Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, il massimale, pari per l’anno 2020 a euro 103.055,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter, l. n. 438/92) che, per l’anno 2020, è risultato pari a euro 47.379,00, corrispondenti a euro 3.948,00 mensili.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Al punto 6) della circolare, l’Istituto, nel fare rinvio alle istruzione già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010 (v. Notiziario n. 1/2011), ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio INPS n. 101 del 13 giugno 2001).

Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

Fringe benefits

L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), nel testo modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel corso dell’anno appena conclusosi, con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di favorire le iniziative delle aziende che, nel periodo di crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, avessero voluto procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti, il legislatore ha previsto il raddoppio, per il solo anno 2020, della citata soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, non concorrente alla formazione del reddito dipendente, portando, quindi, il limite da € 258,23 a € 516,46.

Ai fini della corretta applicazione della norma, l’Istituto ha ritenuto opportuno precisare, nella circolare in commento, che la soglia di esenzione citata riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste).

Ciò posto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, rammentando che nella determinazione del limite citato si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, però, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove deve essere trattenuta anche l’IRPEF sui beni o i servizi ceduti dal precedente datore di lavoro).

Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Come noto, con la Legge di Bilancio 2020, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (oltre che a imposizione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.

Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

Per espressa previsione normativa, contenuta nella predetta Legge di Bilancio 2020, resta ferma l’applicazione della disciplina disposta nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento a tali contratti, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.

Contratti stipulati dal 30 giugno 2020

Per i contratti stipulati a partire dal secondo semestre del 2020, l’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si applichi la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle dell’ACI.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.

Per l’anno 2020, la percentuale è elevata al 40% in caso di emissioni superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km e al 50% per i veicoli con valori di emissioni superiori a 190 g/Km.

Prestiti ai dipendenti

L’INPS ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza fra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (peraltro, attualmente pari allo 0,00%, come riportato nella circolare in esame) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L’INPS rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 29/2019 del 24 agosto 2019).

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (v. Notiziario n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti.

In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio delle attività.

Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, calcolato sino alla data di effettivo versamento.

Le aziende costituitesi durante il 2020 che, al 31 dicembre dello stesso anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2021 (31 marzo 2021).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo.

Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 17%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore.

Entro il mese di dicembre 2020, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2021, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta, versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l’ammontare, i datori possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

L’INPS precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”.

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica (CU), con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Sulle contribuzioni o sulle somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’art. 9-bis del Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 191, n. 166.

Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 13 della circolare in esame, di seguito allegata.

 

Allegato:

inps Circolare numero 155 del 23-12-2020

 

 

 

 


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