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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.10.2021 - lavoro

INPS – DECRETO RISTORI – ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG COVID-19 – RINUNCIA AD UNA QUOTA – MESSAGGIO 14 OTTOBRE 2021, N. 3475

L’articolo 12, comma 14, del Decreto Legge 137/2020 (Decreto Ristori), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 aveva previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato che non richiedessero i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 del medesimo articolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

La misura del beneficio era pari alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

Con la circolare 11 febbraio 2021 n. 24 l’INPS aveva fornito una prima illustrazione della disciplina (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 07/2021 del 20/02/2021). Inoltre, a valle dell’autorizzazione della Commissione europea del 23 febbraio 2021, che ne aveva reso spendibile il beneficio, l’Istituto era intervenuto col messaggio 6 maggio 2021 n. 1836 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 19/2021 del 15/05/2021) fornendo le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3475 l’istituto è nuovamente intervenuto sul tema, affrontando un particolare aspetto della disciplina relativo, nello specifico, alla possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto.

Tale possibilità, in particolare, è contenuta nel successivo comma 15 dell’articolo 12 del Decreto Legge 137/2020 che prevede: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.

L’ultimo periodo di tale norma, che consente di accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche in caso di rinuncia per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio, è entrato in vigore solo il 25 dicembre 2020, con l’entrata in vigore della L. 176/2020, di conversione del Decreto Ristori.

Ciò ha comportato che, alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avessero già integralmente fruito dell’esonero disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal decreto-legge n. 137/2020.

Alla luce di quanto sopra, l’INPS, con il messaggio in commento, fornisce chiarimenti per quei datori di lavoro che si trovino nella condizione sopra descritta. L’Istituto, in particolare, specifica che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo comma 15, ad una quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

L’Istituto, infatti, osserva che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.

L’istituto chiarisce, inoltre, che in assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata, a fronte della rinuncia/restituzione di un importo parametrato alla contribuzione datoriale dovuta per un singolo lavoratore, l’accesso all’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale.

Il datore di lavoro, pertanto, può ancora calcolare la quota di sgravio a suo tempo spettante per il singolo lavoratore per il quale si è deciso di rinunciare all’agevolazione e restituirla all’istituto.

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, così come precisato al paragrafo 3.2 della circolare n. 24/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 07/2021 del 20/02/2021), dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Da evidenziare, ulteriormente, che il messaggio INPS puntualizza che, in tale fattispecie, è consentito derogare alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) collocate nella medesima finestra temporale.

Invece, con specifico riferimento alla fruizione in successione degli esoneri di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e dell’articolo 12, comma 14, del decreto legge n. 137/2020, l’Istituto precisa che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020.

Ricordiamo che l’importo dell’esonero effettivamente fruibile va calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 e non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane) e non può superare la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Infine, con il messaggio in commento, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendano esercitare la sopra illustrata facoltà di rinuncia di cui all’articolo 12, comma 15, del decreto-legge n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private, la restituzione potrà avvenire indicando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M903”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, il relativo importo da restituire (per il calcolo v. Circ. INPS 18 settembre 2020 n. 105).

La quota di esonero relativa al singolo lavoratore, oggetto di restituzione, deve essere determinata secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 105/2020.

Infine, l’Istituto specifica che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” e sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021. Ai fini della fruizione dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, le Strutture territoriali, prima di attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione “2Q” per il periodo indicato nel messaggio n. 1836/2021, dovranno verificare che l’azienda interessata abbia provveduto alla restituzione della quota di sgravio tramite l’esposizione del codice “M903” oppure attraverso la trasmissione del flusso regolarizzativo.

Allegato: Messaggio_numero_3475_del_14-10-2021

 


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