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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.12.2021 - lavoro

INPS – CONGEDO PARENTALE SARS COV-2 PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI – INDICAZIONI OPERATIVE – RILASCIO PROCEDURA PER PRESENTAZIONE DOMANDE – CIRCOLARE 17 DICEMBRE 2021, N. 189 – MESSAGGIO 21 DICEMBRE 2021, N. 4564

L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 43/2021 del 30/10/2021), ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo denominato “Congedo parentale SARS CoV-2” fruibile dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Con circolare 17 dicembre 2021, n. 189 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative in materia.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede che: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”. Il congedo, pertanto, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Requisiti per la fruizione del congedo

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  2. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
  3. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
  4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  5. a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  6. b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  7. c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Requisiti per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.

Pertanto, per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  3. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  4. a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  5. b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  6. c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
  7. d) la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Durata e indennizzo del congedo

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021. In particolare, esso può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra descritte, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.

Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Il congedo in questione può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria. Nel caso di fruizione in modalità oraria, l’INPS chiarisce che restano immutate le regole e la misura dell’indennizzo che rimane su base giornaliera, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Si specifica, inoltre, che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’Istituto chiarisce che, nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021, possano essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”.

L’Istituto chiarisce che, a tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

L’INPS, specifica, inoltre, che, in questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.

Nello specifico, per la corretta gestione dell’evento introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, nel flusso Uniemens l’Istituto ha previsto i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

“MZ5”: Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 – fruizione giornaliera;

“MZ6”: Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 – fruizione oraria.

In caso di fruizione giornaliera, nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento <Lavorato> = N;
  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
  • Elemento <CodiceEventoGiorn> =MZ5;
  • Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

In caso di fruizione oraria, nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento orario, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento <Lavorato> = S;
  • Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
  • Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ6;
  • Elemento <NumOreEvento> Numero ore MZ6 fruite nel giorno;
  • Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MZ6) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza ottobre 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

  • Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:

S125 (evento MZ5), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione giornaliera DL n. 146/2021 – art. 9”;

S126 (evento MZ6), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione oraria DL n. 146/2021 – art. 9”;

– Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo;

– Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

– Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Al fine di procedere alla sistemazione degli eventi – e dei relativi conguagli – riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001) fruiti da settembre 2021 il datore avrà cura di inviare i flussi di regolarizzazione secondo le modalità in uso.

 

L’Istituto, nella circolare in commento, alla quale si rimanda, procede infine ad elencare i casi di compatibilità ed incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Al riguardo, l’INPS precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

 

Con riferimento alla presentazione della domanda, l’INPS specifica che essa potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.

La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

 

Con il successivo messaggio 21 dicembre 2021, n. 4564, invece, l’Istituto ha fornito le indicazioni relative modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti. Nello specifico, l’Istituto precisa che la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”. Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare: il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria; il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2” sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande.

Considerato, infine, che l’indennizzo del “Congedo parentale SARS CoV-2” continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo parentale SARS CoV-2” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data “x” alla data “y”) nello stesso mese solare. Sia per il “Congedo parentale SARS CoV-2” a giornata intera sia nel caso di “Congedo parentale SARS CoV-2” con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.

 

Allegato:

Circolare_numero_189_del_17-12-2021

INPS_messaggio 4564_21_12_2021

 


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