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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.11.2021 - lavoro

INL – NUOVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE EX ART. 14 D. LGS. N. 81/2008 – MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 146/2021 – PRIME INDICAZIONI – CIRCOLARE 9 NOVEMBRE 2021, N. 3

Il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 43/2021 del 30/10/2021).

In particolare, l’art. 13 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza) apportando sostanziali modifiche all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale.

A seguito di ciò, nelle more della conversione in legge del Decreto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare 9 novembre 2021, n. 3, recante le prime indicazioni relative alla nuova disciplina.

Finalità del provvedimento e competenza

In primo luogo, l’INL evidenzia come il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisca che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per il tramite del proprio personale ispettivo, “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8).d

Condizioni per l’adozione del provvedimento

L’Ispettorato sottolinea, poi, come la previgente formulazione evidenziasse la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”. L’attuale formulazione, invece, prevede che il provvedimento è adottato dall’ispettorato nazionale del lavoro, con assenza di qualsiasi forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione, la quale, comunque, può valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, come previsto dal comma 4 del nuovo art. 14, secondo il quale “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

L’Ispettorato riepiloga, quindi, le condizioni per l’adozione del provvedimento.

Adozione del provvedimento per lavoro irregolare

Una prima condizione si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. A tale riguardo, l’Ispettorato evidenzia alcune sostanziali novità rispetto alla previgente formulazione. In particolare, una prima importante novità attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che viene ridotta dal 20% all’attuale 10%. Peraltro, l’Ispettorato precisa che la condizione di irregolarità è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro: pertanto, ai fini della sospensione, non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

L’Ispettorato chiarisce, inoltre, che la nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Al riguardo, la circolare specifica che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008: di conseguenza, l’Ispettorato specifica che andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.

Viene ribadita l’esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa).

L’INL specifica, ulteriormente, che il momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento sospensivo è “all’accesso ispettivo”. Ne deriva che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Ciò anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.

Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al Decreto legge, in merito alle quali l’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti con separata nota. In particolare:

L’Ispettorato specifica che il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate, ma sarà sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I sopra elencate per adottare il provvedimento sospensivo.

Va, peraltro ricordato che l’art. 13 del Decreto legge ha modificato l’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008, attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.

Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza

Il provvedimento di sospensione, come in passato, è adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. È stata ribadita, in proposito, la validità della circolare n. 33/2009 del Ministero del Lavoro, secondo cui “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”.

L’Ispettorato chiarisce che la nuova formulazione prevede, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”.

Nello specifico, è possibile che venga sospesa l’attività soltanto dei lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I).

Viene chiarito che tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.

La sospensione, in tal caso, comporta, quindi, l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.

Resta fermo, precisa l’INL, l’obbligo di corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione, trattandosi di causa non imputabile allo stesso.

Viene precisato, inoltre, che, a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all’adozione della sospensione.

Gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità (attuale comma 4, ma la previsione era contenuta anche nella vecchia formulazione dell’articolo 14).

L’INL chiarisce in proposito che il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavori

L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’articolo 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

La circolare richiama i precedenti chiarimenti del Ministero contenuti nella nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 secondo i quali, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

  • quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
  • quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro l’Ispettorato procederà ad accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.

Ribadisce l’INL che, in ragione dell’ampliamento delle competenze rimesse all’Ispettorato ai sensi del nuovo articolo 13 del D. Lgs. n. 81/2008 gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento (non solo quello edile, come accadeva in passato).

In entrambi i predetti casi il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.

Nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi:

  • se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro
  • se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.

Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.

Laddove siano state riscontrate più violazioni – concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero” – l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

Va inoltre segnalato che, ai sensi del nuovo comma 10, “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Sul punto si evidenzia che, laddove l’Ufficio sia a conoscenza della adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, si provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.

L’Ispettorato chiarisce che, anche nel nuovo regime dell’art. 14, è stata confermata la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.

Il nuovo comma 11, similmente al precedente comma 5-bis, stabilisce infatti che “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.

Comunicazione alle autorità

L’Ispettorato sottolinea come per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. Pertanto, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione

Per quanto riguarda i ricorsi, viene specificato che unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro. L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta (regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di sicurezza).

Inottemperanza al provvedimento di sospensione

Infine, viene specificato che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Allegato: INL circ 33-2021


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