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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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26.02.2021 - lavoro

INPS – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A MAGGIORAZIONE IN CASO DI NUCLEO CON COMPONENTI INABILI – CHIARIMENTI – MESSAGGIO 22 FEBBRAIO 2021, N. 754

L’INPS, con il messaggio 22 febbraio 2021, n. 754, ha diramato precisazioni circa l’accertamento e la revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore dei soggetti, minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

 

In particolare, l’Istituto ha ricordato che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, nel disporre che l’ANF compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisa altresì che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

A tale riguardo, l’Istituto ha specificato che, dal punto di vista amministrativo, il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale, e che, in generale, la durata di godimento del predetto diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

Tuttavia, la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Alla luce di quanto sopra, l’Istituto ha chiarito che il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

L’Istituto ha ulteriormente specificato che qualora all’esito della revisione sia confermato che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.

In conclusione, l’Istituto ha confermato che le strutture territoriali riesamineranno, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze non ancora definite.

 

Allegato: Messaggio numero 754 del 22-02-2021

 


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