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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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26.03.2021 - lavoro

INPS – PERMESSI LEGGE 104/1992 E LAVORO A TEMPO PARZIALE – CHIARIMENTI INPS – CIRCOLARE 19 MARZO 2021, N. 45

L’Inps, con circolare 19 marzo 2021, ha fornito le istruzioni operative relative al riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge n. 104/1992 nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto, con attività lavorativa superiore al 50%.

In particolare, l’Istituto, su invito del Ministero del Lavoro, ha adeguato le indicazioni fornite in materia con il precedente messaggio n. 3114/2018 alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22925/2017 e n. 4069/2018), la quale ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Nello specifico, l’Inps ha precisato quanto segue:

  • in caso di rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, secondo quanto indicato nel paragrafo 2 del citato messaggio n. 3114/2018;
  • in caso di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50% restano parimenti ferme le indicazioni di calcolo fornite con il predetto messaggio n. 3114/2018 al paragrafo 2. La formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibili

dal lavoratore part-time

——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici)

orario medio settimanale teoricamente eseguibile

a tempo pieno

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

L’Istituto ha inoltre ribadito che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno;

  • in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Infine, l’Istituto ha ribadito che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso deve essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. Nella circolare in commento sono altresì riportate le relative formule di calcolo:

  • in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:

orario normale di lavoro medio settimanale

—————————————————- x 3 = ore mensili fruibili

numero medio dei giorni lavorativi settimanali

  • con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018, ossia:

orario medio settimanale

teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

——————————————————- x 3 (giorni di permesso teorici)

numero medio dei giorni (o turni)

lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Allegato:
Circolare numero 45 del 19-03-2021

 

 

 

 

 


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