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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.03.2021 - lavoro

INPS – TRATTAMENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – MESSAGGIO 9 MARZO 2021, N. 1008

Come anticipato con Newsletter ANCE Brescia n. 09/2021 del 06/03/2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da COVID-19. Nello specifico, sono stati differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Con il messaggio 9 marzo 2021, n. 1008, l’INPS ha chiarito l’ambito di applicazione della norma e ha fornito le relative istruzioni operative.

Domande oggetto del differimento

In primo luogo, l’istituto ha chiarito che rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

L’INPS ha precisato che poiché, in base alla disciplina a regime, le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

L’Istituto ha, peraltro, specificato che rimane inalterata la disciplina dettata tempo per tempo dalle norme di riferimento: conseguentemente possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, l’INPS richiama l’attenzione al rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento

L’Istituto ha chiarito che beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In base a quanto previsto dalla disciplina a regime, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Alla luce di ciò, l’INPS ha specificato che il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Modalità operative

Le indicazioni operative fornite dall’INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono inviare le domande entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, vanno utilizzate le causali relative all’emergenza Covid-19 già istituite con riferimento alle discipline tempo per tempo vigenti, che l’INPS ha riepilogato nell’Allegato n. 1 al messaggio qui illustrato;
  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione dell’istanza e, quindi, respinte per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove domande;
  • nel caso di domande già inviate ed accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non fosse intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, purché rientranti nel differimento dei termini, devono trasmettere entro e non oltre il 31 marzo 2021 una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti.

Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 semplificati, possono trasmetterli entro e non oltre il 31 marzo 2021;
  • nel caso di modelli SR41 semplificati, relativi a periodi interessati dal differimento, che siano stati già inviati e respinti per intervenuta decadenza, non è necessario riproporne l’invio. Le strutture territoriali dell’INPS, infatti, provvederanno alla liquidazione dei relativi trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che l’Istituto si riserva di fornire con un successivo messaggio.

 

Allegato: Messaggio Inps n 1008-del-09-03-2021

Messaggio_numero_1008_del_09-03-2021_Allegato_n_1

 


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