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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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17.09.2021 - tributi

SUPERBONUS E CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE

No al “Superbonus rafforzato”, con limite di spesa aumentato del 50% per gli immobili danneggiati da eventi sismici, nell’ipotesi in cui il precedente proprietario dell’immobile oggetto dei successivi interventi di recupero abbia già beneficiato del contributo per la ricostruzione: le due agevolazioni sono alternative fra loro.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.563/E del 26 agosto 2021, a proposito dell’applicabilità dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%, con limiti di spesa aumentati del 50% (cd. “Superbonus rafforzato”) nell’ipotesi di interventi di ricostruzione di immobili a destinazione residenziale interessati da eventi sismici, verificatisi a partire dal 2008[1].

Nel caso di specie, l’interessato intende avviare interventi di recupero edilizio, agevolabili con il Superbonus, su un immobile di categoria catastale A/7, che aveva già usufruito di un contributo regionale per la ricostruzione, erogato al precedente proprietario.

In merito, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile beneficiare dell’aumento del limite di spesa del 50%, ai fini del Superbonus, sulle spese eccedenti il contributo già ricevuto.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la propria R.M. 28/E/2021, conferma che il “Superbonus rafforzato” non è applicabile nella fattispecie illustrata, tenuto conto che «tale agevolazione, in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso» (cfr. anche la Guida “Incentivi fiscali Ecobous e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici”)[2].

In relazione alle spese di recupero edilizio eccedenti il citato contributo valgono, quindi, i limiti di spesa ordinari ai fini del Superbonus[3]. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria nella R.M. 28/E/2021 non si pronuncia su tale ulteriore aspetto.

Note:

[1] Cfr. l’art.119, co.4-ter, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020:

«I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/ 2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

[2] Cfr. Guida dell’Agenzia delle Entrate

[3] Cfr. l’art.119, co.4-quater, del medesimo D.L. 34/2020:

«Nei comuni de territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

 

 


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