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Servizio comunicazioni: ref. Dott.ssa Valentina Epifani
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13.05.2022 - tributi

BONUS FISCALI – RIADDEBITO DEGLI ONERI FINANZIARI CON IVA AL 22%

 

Soggetto ad IVA al 22% il riaddebito al cliente del costo della cessione del credito da parte del professionista che rilascia il visto di conformità e pratica lo “sconto in fattura”, poiché rientra tra i compensi connessi alla prestazione principale.

Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.243 del 4 maggio 2022, affrontando il caso di un professionista che pratica lo sconto in fattura per l’apposizione del visto di conformità, come modalità di fruizione dei bonus fiscali in edilizia (Superbonus o bonus ordinari, ad es. Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate).

In particolare, l’istante recupera successivamente lo sconto praticato ai propri clienti attraverso la cessione del credito, e chiede all’Agenzia quale sia la corretta procedura di fatturazione, laddove i clienti gli riconoscano l’onere finanziario che ne deriva (spesa sostenuta dal professionista per la cessione).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma, innanzitutto, che la spesa per il rilascio del visto di conformità rientra tra gli importi detraibili con le citate agevolazioni, e chiarisce che la stessa può essere oggetto di sconto in fattura (cfr. l’art.119, co.15 e art.121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e C.M. 30/E/2022).

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’acquisizione del visto di conformità (così come l’asseverazione circa la congruità dei costi), è adempimento necessario, tranne specifiche eccezioni, ai fini dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, come modalità alternative di fruizione dei bonus fiscali in edilizia (cfr. l’art.121, co.1-ter, del D.L. 34/2022).

Viene, quindi, confermato che il professionista può applicare lo sconto sulla fattura relativa al rilascio del visto di conformità, nel presupposto che anche questa spesa rientra tra gli importi detraibili ai fini delle citate agevolazioni.

Arrivando in ultimo alla questione posta, l’Agenzia, aderendo alla tesi proposta dall’istante, precisa che, qualora il professionista intenda cedere il credito derivante dallo sconto praticato, può addebitare al proprio cliente il costo di tale operazione, qualificandolo come “onorario” professionale, assoggettato ad aliquota IVA ordinaria del 22%, e non già come il ribaltamento di un onere finanziario esente da IVA ai sensi dell’art.10, co.1, n.1 del DPR 633/1972.

Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza di accordo con il cliente, anche l’eventuale ulteriore corrispettivo, pattuito per “l’attualizzazione del credito ricevuto” è da includere tra i compensi connessi alla prestazione professionale e, quindi, deve essere assoggettato ad IVA con l’aliquota ordinaria del 22%.

Resta fermo, in ogni caso, quanto già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.369 del 24 maggio 2021, in accordo alla quale, come sostenuto dall’ANCE, l’operazione di cessione del credito, a favore di un soggetto terzo da parte del fornitore che pratica lo sconto in fattura, è esente da IVA, quale operazione di natura finanziaria ai sensi del citato art.10.

In sostanza:

  • la cessione del credito da parte del professionista che ha praticato lo sconto al soggetto terzo cessionario realizza un’operazione finanziaria esente da IVA,
  • il riaddebito del costo della cessione da parte del professionista al proprio cliente si qualifica come parte del compenso della prestazione da assoggettare allo stesso regime IVA applicato a quest’ultimo (aliquota IVA del 22% in regime ordinario o senza applicazione dell’IVA in caso di regime “forfettario”).

Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere anche nel caso in cui l’impresa che esegue i lavori o che fornisce materiali riaddebita al committente gli oneri finanziari inerenti la cessione del credito.

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate lascia perplessi, soprattutto poiché attribuisce diversa natura ad uno stesso costo, da un lato qualificato come onere finanziario e dall’altro come compenso professionale, che dovrebbe rientrare tra i costi detraibili ai fini dei bonus.


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