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23.09.2022 - tributi

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE

Sia le associazioni sportive dilettantistiche che le associazioni di promozione sociale possono fruire del cd. “bonus Barriere” per detrarre le spese connesse a interventi di rimozione delle barriere architettoniche effettuati su immobili in loro possesso.

Per quanto riguarda l’accesso all’incentivo, la normativa non pone né limiti soggettivi, né limiti oggettivi. Pertanto, sono ammessi a fruirne sia i soggetti IRPEF, che i soggetti IRES su immobili di qualsiasi categoria catastale. Tuttavia, l’immobile deve essere esistente e gli interventi realizzati devono rispettare i requisiti tecnici richiesti.

È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nelle due Risposte ad interpello n. 455 e 456 del 16 settembre 2022, in linea con quanto già chiarito nella Risposta n. 444/2022 con cui veniva confermata la possibilità, anche alle imprese, di fruire del cd. “bonus Barriere” sulle spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche realizzati su immobili “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Si ricorda che la detrazione del 75%, di cui all’art. 119-ter del DL. 34/2020, può essere fruita solo per le spese sostenute nel 2022, ed è riconosciuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche, entro limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di immobile (50.000 euro per le unifamiliari; 40.000 euro x n. unità, per edifici fino a 8 unità; 30.000 euro x n. unità, per edifici oltre le 8 unità).

In merito ai profili soggettivi, con la CM 23/2022 è stato, poi, specificato che tra i beneficiari dell’incentivo rientrano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

In linea con quanto già chiarito, con la recente Risposta n.455/2022 l’Agenzia risponde positivamente ad un’associazione sportiva dilettantistica che vuole effettuare degli interventi volti a rendere fruibile, anche alle persone disabili, l’impianto sportivo nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. L’associazione potrà fruire del “bonus Barriere” poiché la Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo stipulata con la Provincia, costituisce titolo idoneo a dimostrare il possesso del bene all’avvio dei lavori.

Resta fermo che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.

Analoghe le considerazioni fatte, dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 456/2022, resa ad un’associazione di promozione sociale che intende effettuare sull’unità immobiliare di proprietà esclusiva (categoria catastale C/4) oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi “trainanti” e “trainati” agevolati con il Superbonus. Sul punto, l’agenzia non riscontra alcun ostacolo, né per l’accesso al Superbonus, né per l’accesso al “bonus Barriere” che potrà essere fruito dall’APS per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro.


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