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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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15.04.2022 - lavori pubblici

PNRR – APPALTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE – BANDI DI GARA – CONTENUTO – CRITERI DI ATTUAZIONE DI OBIETTIVI DI PARITA’ ED INCLUSIONE – LINEE GUIDA

 

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che i bandi id gara degli appalti pubblici, finanziati dalle risorse garantite dallo stesso, siano presenti, come elementi necessari, criteri orientati verso obiettivi di parità, in termine, fra l’altro, di occupazione femminile e giovanile e di inclusione delle persone svantaggiate.

In tal senso, l’art. 47 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa di persone con disabilità.

Il comma 8 del già citato art. 47 rimanda a Linee Guida la definizione degli orientamenti applicativi di quanto previsto dal medesimo articolo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – ha pubblicato le predette Linee Guida, di cui di seguito evidenziamo i principali profili di interesse, dovute alle delicate ricadute delle stesse, per le imprese edili.

Tali Linee Guida si aprono indicando quale proprio area di applicazione tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati nell’ambito del Piano Nazionale sopra citato.

Inoltre, le Linee definiscono come alcune delle misure previste dall’art. 47 si applicano alle gare e ai contratti previsti dal PNRR e dal PNC senza necessità di uno specifico inserimento da parte delle Stazioni appaltanti nei relativi bandi di gara.

Nel rimandare alla lettura delle Linee guida, che, per completezza, alleghiamo alla presente nota, evidenziamo come il contenuto delle stesse di interesse per le imprese si sostanziano in:

  • obblighi documentali a carico imprese;
  • obblighi di specifiche assunzioni in capo alle imprese.

Tra i primi, rientrano la necessità, per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti, di redigere il rapporto della situazione del personale, da produrre a pena di esclusione dalla gara.

Per le imprese con un organico compreso fra i quindici e i i cinquanta dipendenti, invece, viene introdotto l’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, con una serie di informazioni che dovrebbero dimostrare l’attenzione aziendale alla parità di genere nei trattamenti economici e normativi dei singoli rapporti di lavoro. La mancata produzione di tale relazione comporta l’applicazione di penali da commisurarsi alla gravità della violazione e proporzionali all’importo del contratto o alle sue prestazioni.

Oltre a questo tale mancata presentazione comporta l’impossibilità di partecipare, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori affidamenti relativi al PNRR, per un periodo di dodici mesi.

Inoltre, gli operatori economici che occupano almeno quindici dipendenti devono provvedere alla presentazione di una relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità: tale relazione affianca la dichiarazione prevista dall’art. 17 della Legge n. 68/99, che attesta il rispetto delle norme in materia di collocamento obbligatorio.

La mancata presentazione della relazione di cui trattasi comporta l’applicazione di penali da commisurarsi alla gravità della violazione e proporzionali all’importo del contratto o alle sue prestazioni.

Per quanto concerne, invece, gli obblighi inerenti le assunzioni, le Linee guida prevedono la possibilità, per le stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara l’obbligo, per l’aggiudicatario, di destinare la percentuale delle assunzione, nella misura del 30% delle stesse, necessarie per l’esecuzione del contratto e per la realizzazione delle attività da esso discendenti verso l’occupazione giovanile (lavoratori con età inferiore a 36 anni) sia all’occupazione femminile. Le Linee Guida prevedono che tale percentuale non è cumulativa, ma va rivolta a ciascuna delle due categorie di lavoratori interessati.

Peraltro, le Linee Guida qui in commento prevedono un interessante sistema di deroghe all’applicazione delle misure per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile.

L’attuazione delle deroghe rappresenta una facoltà rimessa alle stazioni appaltanti, per quanto le stesse non possono operare in modo incondizionato ma è subordinata all’esistenza di specifici presupposti normativamente previsti.

Peraltro, le Linee guida danno atto del fatto che una rigida applicazione della volontà promozionale verso l’occupazione femminile potrebbe comportare un onere troppo gravoso per quei settori in cui si registrano tassi di occupazione femminile ben lontani da quelli medi.

Si auspicano ulteriori chiarimenti e indicazioni da parte degli uffici competenti al fine di indirizzare al meglio le imprese, soprattutto a fronte di appalti finanziati con i fondi del PNRR, che vedranno applicata la norma in commento.

Il Servizio tecnico e il Servizio sindacale di ANCE Brescia sono a disposizione.

In allegato

Linee-guida-in-attuazione-art.47-decreto-legge-n.77-del-2021 (1)

 

 


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