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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.06.2022 - lavoro

INPS – INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI – ULTERIORI ISTRUZIONI – MESSAGGIO 21 GIUGNO 2022, N. 2505

 

Come noto, l’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede l’erogazione di un’indennità una tantum a vantaggio dei lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti.

In particolare, la suddetta indennità va riconosciuta ai lavoratori che dichiarino, ricorrendone le circostanze, di non percepire pensioni né di far parte di nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza. In aggiunta, gli interessati devono aver beneficiato, nel corso del primo quadrimestre del 2022, dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità.

L’indennità di cui trattasi, di importo pari a 200 euro pro capite, va erogata dall’INPS per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

La norma prevede, inoltre, che nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato dal datore attraverso la denuncia UniEmens.

Dopo un primo messaggio n. 2397/2002, di natura per lo più procedurale, (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 24/2022 del 18/06/2022), l’INPS è tornato sull’argomento con il messaggio qui in commento.

In esso, l’Istituto ha precisato che per “retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, si deve intendere quella di competenza del mese di luglio 2022.

Peraltro, INPS riconosce la possibilità dell’erogazione dell’indennità di cui trattasi, anche unitamente alla retribuzione materialmente erogata nel corso del mese di luglio, sia pure se riferita al precedente mese di giugno 2022.

Dal testo del messaggio in commento, sembrerebbe che tale secondo criterio di individuazione della retribuzione cui aggiungere l’indennità una tantum sia percorribile a fronte di situazioni particolari, quali part time ciclici o specifiche previsioni da CCNL.

Al riguardo, stante la formulazione tuttora contenuta nell’art. 25 del CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, secondo cui la corresponsione della retribuzione deve avvenire entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce, sembra più coerente con tale disciplina contrattuale l’applicazione, da parte delle imprese edili, del secondo criterio fra quelli indicati dall’Istituto.

Il messaggio chiarisce, altresì, che condizione fondamentale per il riconoscimento dell’indennità è la sussistenza, nel già citato mese di luglio, del rapporto di lavoro.

Inoltre, INPS specifica che la predetta indennità deve essere erogata anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS – o congedi).

Esposizione in UniEmens del recupero dell’una tantum

Per quanto concerne l’esposizione in UniEmens, le imprese dovranno, per poter recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, valorizzare, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale>, dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06-07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Allegato: Messaggio_numero_2505_del_21-06-2022

 

 


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