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Servizio Tecnico - referente: ing. Angelo Grazioli
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22.04.2022 - tecnica

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI IMMOBILI PUBBLICI: VERSO L’AUTONOMIA ENERGETICA REGIONALE

 

Si informa che è stata pubblicata sul Supplemento n. 15 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, del 13 aprile 2022, la Legge regionale n. 6, del 11 aprile 2022, recante “Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l’autonomia energetica regionale”.

La Legge mira a sostenere l’autonomia energetica regionale, incentivando la realizzazione e la diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Milano, degli Enti gestori dei Parchi regionali di cui alla Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e delle Comunità montane, in coerenza con gli obiettivi regionali in tema di riduzione dei consumi energetici.

Le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile e del raggiungimento degli obiettivi derivanti dall’assunzione di impegni nazionali ed europei, rispetto alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sono perseguite mediante le seguenti azioni:

  1. a) sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l’autoconsumo di energia;
  2. b) realizzare infrastrutture a supporto di comunità energetiche;
  3. c) promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;
  4. d) aumentare l’adattamento e la resilienza del sistema lombardo ai cambiamenti climatici;
  5. e) ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
  6. f) promuovere l’autonomia energetica della Lombardia.

 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge (28 ottobre 2022), la Giunta regionale disciplina:

  1. a) i criteri per l’identificazione delle superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell’energia prodotta opportunamente dimensionati;
  2. b) i criteri per l’individuazione degli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione; c) le modalità operative di trasmissione della ricognizione;
  3. d) le modalità di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantità di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.

Entro dodici mesi dall’approvazione di tali criteri, i soggetti sopra richiamati trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili (che sarà successivamente pubblicata sul sito web istituzionale degli enti e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia). Gli stessi soggetti possono inoltre redigere una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietà e delle opportunità di risparmio energetico. Entrambe le attività possono esser effettuate dai soggetti coinvolti anche in forma associata.

Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della norma, potranno essere utilizzati nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili.

I soggetti privati potranno concorrere alla ricognizione delle superfici utilizzabili per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietà, mediante trasmissione ai corrispondenti uffici comunali dei relativi elementi identificativi per il loro inserimento nella ricognizione, senza che ciò possa costituire accesso ai supporti economici di cui all’articolo 6 della Legge in parola.

Le aree agricole individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono esser oggetto di ricognizione per l’individuazione delle superfici utilizzabili, tuttavia, su quest’ultime, possono esser installati unicamente impianti agro-fotovoltaici che consentano la conduzione di pratiche agricole o agro-pastorali.

Vengono stanziati euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, destinati ad agevolare la predisposizione delle ricognizioni delle superfici degli immobili di proprietà di suddetti soggetti e le diagnosi energetiche. I soggetti sopraccitati, entro 24 mesi dall’assegnazione dei suddetti contributi, affidano i lavori, ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili. In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l’utilità economica per l’amministrazione può essere costituita anche dalla condivisione dell’energia prodotta.

Per la realizzazione degli impianti pubblici fotovoltaici e degli eventuali sistemi di accumulo, la Giunta regionale istituisce un fondo di euro 500.000,00 nel 2023 e di euro 1.500.000,00 nel 2024.

A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Il testo della Legge 6/2022 è disponibile, in allegato alla presente, sul sito internet dell’Associazione.


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