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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
11.02.2022 - lavoro

INPS – ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO – RILASCIO PROCEDURA PRESENTAZIONE DOMANDE – MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2021, N. 4748 – PRECISAZIONI – COMUNICATO STAMPA 31 GENNAIO 2022

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022) per informare che l’INPS, con circolare 9 febbraio 2022, n. 23, fornisce le istruzioni in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Ricordiamo che tale beneficio economico viene attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della relativa condizione economica, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli e a prescindere dalla condizione lavorativa.

Nella circolare, alla quale si rimanda, l’Istituto, si sofferma sui criteri generali di spettanza e sui requisiti dei beneficiari, espone i criteri per la determinazione dell’assegno e delle relative maggiorazioni. Vengono inoltre chiarite le modalità e i termini di presentazione della domanda, di decorrenza nonché le modalità di erogazione della misura.

 

Per quanto di interesse per i datori di lavoro evidenziamo che fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

 

A decorrere dal 1° marzo 2022, data da cui sarà erogato l’assegno unico universale, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

– le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;

– le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

 

Alla luce di quanto sopra, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno emanato la comunicazione congiunta del 1° gennaio 2022, con il fine di consentire una pianificazione tempestiva dell’adeguamento delle procedure interne del datore di lavoro sia per l’erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l’adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi.

L’INPS e l’Agenzia, in particolare, raccomandano ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti; e in particolare, di sottolineare che:

  • dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati;
  • al fine di poter percepire l’AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese – è necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande già da gennaio. In ogni caso, come ricordato dall’INPS con comunicato del 31 gennaio 2022, le domande per il godimento dell’Assegno Unico universale per i figli a carico potrà essere effettuata entro giugno 2022, ferma restando la decorrenza della misura a partire dal 1° marzo 2022;
  • è possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, solo dal 1° gennaio 2022.

Peraltro, nella circolare 9 febbraio 2022, n. 23 l’INPS precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni:

  • le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
  • si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

 

Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare e alla comunicazione congiunta, di seguito allegate.

 

allegati: Circolare_numero_23_del_09-02-2022

Informativa AUU datori di lavoro

 


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