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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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03.06.2022 - lavoro

ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA – LIMITI – NOTA 24 MAGGIO 2022, N. 1074

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 24 maggio 2022, n. 1074, è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla disciplina che riguarda la posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.

L’Ispettorato osserva che tale disciplina, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, trova la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.

Da ciò l’Ispettorato fa discendere la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo: pertanto, chiarisce che con il permesso di soggiorno di cui si tratta, è consentito soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time entro i limiti temporali indicati, escludendo la possibilità che siano conformi alla normativa in questione contratti che, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, prevedano un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.

Infine, l’Ispettorato ricorda che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

Allegato:

INLnota1074-2022-ps-per-studio-e-attivita-lavorativa

 

 


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