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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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01.07.2022 - lavoro

INPS – INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI – CIRCOLARE 24 GIUGNO 2022, N. 73 – MESSAGGIO 24 GIUGNO 2022, N. 2559

 

L’INPS, facendo seguito ai propri precedenti messaggi (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia  – n. 25/2022), con circolare 24 giugno 2022, n. 73 ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dall’art. 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Il citato art. 31 dispone che, per il tramite dei datori di lavoro, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 e che, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

L’articolo 31 sopra riportato prevede che l’indennità sia riconosciuta “nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Nella circolare in commento, l’Istituto chiarisce che la suddetta indennità deve essere erogata, in presenza degli altri requisiti previsti dal citato art. 31, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS o altri ammortizzatori sociali o per congedi).

 

L’Istituto prosegue ricordando che l’indennità, ricorrendone i presupposti, spetta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 234/2021, ossia tutti lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tali lavoratori, inoltre, devono aver beneficiato dell’esonero di cui al medesimo art. 1, comma 121. Al riguardo, l’INPS, rinviando alle indicazioni fornite con la precedente circolare n. 43/2022 (Newsletter ANCE Brescia  – n. 13/2022), ribadisce che tale beneficio trova applicazione, mese per mese, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, i lavoratori destinatari dell’esonero di cui al citato comma 121, sono coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. L’INPS precisa, peraltro, che la fruizione del predetto esonero esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui al comma 121, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro, il D.L. n. 50/2022 lo individua nel primo quadrimestre dell’anno 2022. L’INPS, tuttavia, su conforme parere del Ministero del Lavoro, comunica che tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73/2022, ossia fino al 23 giugno 2022.

 

L’indennità è riconosciuta, in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con cui lo stesso affermi, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

A tale riguardo, l’Istituto, con messaggio 24 giugno 2022, n. 2559 ha fornito chiarimenti sui contenuti di tale dichiarazione.

Nello specifico, l’INPS evidenzia che per ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro il dipendente deve presentare allo stesso una dichiarazione con cui afferma di non essere titolare delle suddette prestazioni, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1) ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (comma 18). Si tratta delle categorie di soggetti per le quali è prevista l’erogazione a luglio dell’indennità una tantum direttamente da parte dell’Inps, ai sensi dell’art. 32 del medesimo D.L. n. 50/2022.

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’INPS fornisce, in allegato al messaggio, e riportato in calce alla presente notizia, un fac-simile di dichiarazione del lavoratore, che, come chiarito dall’Istituto, costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Per espressa disposizione di legge, l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione, sopra citata, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

D’altra parte, l’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Qualora dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato in UniEmens l’indennità di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che l’Istituto stesso si riserva di fornire con successivo messaggio. Ai fini del recupero, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l’indennità per il medesimo lavoratore e che, di conseguenza, saranno tenuti alla restituzione.

Per le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, l’INPS riporta e integra le istruzioni già comunicate con il messaggio n. 2397/2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 25/2022). chiarendo che i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla predetta circolare, che, peraltro, riporta chiarimenti e indicazioni operative anche con riferimento all’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’art. 32 del medesimo D.L. n. 50/2022, rispettivamente per pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (Parte II) e per altre categorie di soggetti, quali ad esempio titolari di NASpI e DIS-COLL, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza etc. (Parte III).

Allegati:

 

Messaggio_numero_2559_del_24-06-2022

Messaggio_numero_2559_del_24-06-2022_Allegato_n_1 (1)

Circolare_numero_73_del_24-06-2022

 

 


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