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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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16.09.2022 - lavoro

ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

Come noto, nella giornata di domenica 25 settembre 2022, si terranno i comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento italiano.

Alla luce della normativa, contenuta nell’art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’art. 11 della Legge n. 53/1990 e autenticamente interpretato dalla Legge n. 69/82, i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali (presidenti, segretari, scrutatori), ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppi di candidati, hanno diritto a un trattamento economico normativo, nelle modalità di seguito specificate.

Il citato art. 119 prevede, infatti, che, In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, i lavoratori di cui sopra abbiano diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Il comma 2 dell’articolo suddetto, secondo cui i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo da ultimo citato sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, è stato interpretato, dalla Legge n. 69/82, nel senso che i lavoratori di cui trattasi hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

In sostanza, inconsiderazione di quanto precede:

  • per le giornate di sabato 24 e di domenica 25 settembre:
    • agli operai è dovuto un importo corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza alcun accantonamento verso la Cassa Edile;
    • agli impiegati, invece, va corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo del relativo trattamento economico, quantificabile in 8/173esimi della retribuzione medesima;
  • per quanto riguarda la giornata di lunedì 26 settembre, interessata dall’effettuazione delle operazioni di spoglio delle schede, il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori impegnati negli uffici elettorali è da determinarsi nella stessa misura della retribuzione che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa. Pertanto, dovrà essere corrisposto:
    • per gli operai, l’importo di 8 ore giornaliere di retribuzione, comprensive, questa volta, dell’accantonamento verso Cassa Edile;
    • per gli impiegati, il trattamento economico relativo a tale giornata risulta già compreso nella normale retribuzione mensile.

Per le giornate in parola, la normativa prevede, a seguito dell’interpretazione autentica sopra riferita, l’alternativa di un riposo compensativo in luogo delle “specifiche quote retributive” appena illustrate. Peraltro, salvo il recupero del riposo domenicale che, come noto, ha carattere di “recupero immediato”, visto che la norma non stabilisce alcun criterio circa la scelta tra riposi compensativi e quote di retribuzione, riteniamo che, ai predetti fini, si debbano tenere in considerazione le esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’impresa.

Da ultimo, va precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche l’attestato firmato dal presidente del seggio, con l’indicazione delle giornate di presenza e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione potrà essere sottoscritta dal vice presidente del seggio.

 


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