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Servizio Tecnico - referente: ing. Angelo Grazioli
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23.02.2022 - tecnica

BONUS EDILIZI: ANTEPRIMA SULLE NOVITÀ DEL DECRETO PREZZI DEL MISE

È stato firmato ed è in attesa dell’approvazione della Corte dei Conti affinché possa essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, il c.d. “Decreto Prezzi” del MISE.

Il testo attualmente disponibile potrebbe essere la versione definitiva, salvo modifiche formali.

Il decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese (di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter del decreto 34/2020 c.d. Rilancio)

Da quando si applicherà il decreto e cosa fare per i contratti in essere?

Le disposizioni del decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che avverrà a 30 giorni dalla prossima pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Si consiglia pertanto di provvedere, entro tale data, alla presentazione delle CILAS al fine di poter applicare le regole ad oggi in essere.

Successivamente all’entrata in vigore si dovranno quindi applicare le nuove regole che vengono riassunte di seguito.

A quali interventi si applicherà il decreto?

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi di seguito elencati (articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), ovvero:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Le suddette disposizioni si applicheranno ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso di:

  • fruizione diretta della detrazione
  • cessione del credito
  • sconto in fattura.

Cosa cambia e cosa resta?

Il decreto non cambia l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili né l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione.

In particolare, è previsto che:

  • il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A (riportato sotto).
    (Per la specifica si rimanda al successivo titolo “Come si fa ad asseverare la congruità delle spese?”)
  • specificatamente per gli impianti fotovoltaici, per i sistemi di accumulo di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici debbano essere rispettati i limiti di spesa specifici (articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020), ovvero:
    • Comma 5 – “Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici …spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto…”
    • Comma 6- “… per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.”
    • Comma 8- “Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione … (detraibilità 1500 Euro per colonnina pari al 50 % della spesa ammissibile) da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.”
  • Sia possibile la detraibilità delle spese per il visto di conformità (aggiunta al DM 6 agosto 2020 attraverso la modifica all’art. 5 comma 1 lettera f).
  • Non è più possibile realizzare voci di analisi così come previsto ad oggi qualora non si trovasse una voce nei prezziari indicati. Ciò significa che ogni voce di computo deve essere ricompresa in una tipologia di lavorazione dell’allegato I oppure presente in un prezziario (o regionale o di CCIAA o della DEI)

Dalla tabella dell’allegato I all’allegato A…

Entrando nel dettaglio, l’allegato A, di seguito riportato, diventerà il nuovo punto di riferimento per i tecnici per le asseverazioni, questo passaggio è avvenuto di fatto eliminando la tabella presente nell’allegato I del DM 6 agosto 2021 e richiamando il suddetto l’allegato A del decreto in parola.

Come si fa ad asseverare la congruità delle spese?

  • Il tecnico deve redigere un computo metrico (non è specificato quale prezziario usare), quindi verificare che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento previsti nella nuova tabella richiamata nell’ Allegato I per gli interventi:
    1. interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
    2. interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
    3. interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
  • Per gli interventi diversi da quelli di cui al precedente punto 1), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
  • Per tutte le tipologie di intervento non previste nell’Allegato I, il tecnico deve certificare il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Queste lavorazioni sono per esempio le opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, come assistenze, ponteggi…etc.

In merito a quanto detto si ritiene che un’opzione valida sia quella di redigere già il computo con i prezziari regionali, camerali o DEI.

I contenuti dell’allegato A

La nuova tabella dei costi massimi prevede 34 tipologie di intervento che hanno avuto un incremento medio del 20% rispetto ai valori precedenti. I cappotti hanno avuto un incremento fino al 30% nelle zone climatiche D,E,F; a tal fine si ricorda che i comuni della provincia di Brescia sono in zona climatica E o F

Dalla tabella sono state escluse le colonnine di ricarica e gli impianti fotovoltaici.

È stata introdotta una suddivisione per zone climatiche anche per le pareti perimetrali.

Allegato A

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Costi massimi specifici

Tipologia di intervento Spesa specifica massima ammissibile PRECEDENTE DECRETO (allegato I)
Riqualificazione energetica  
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche A, B, C 960 €/m2 800 €/m2
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche D, E, F 1.200 €/m2 1000 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture  
Esterno 276 €/m2 230 €/m2
Interno 120 €/m2 100 €/m2
Copertura ventilata 300 €/m2 250 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti  
Esterno 144 €/m2 120 €/m2
Interno/terreno 180 €/m2 134 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali  
Zone climatiche A, B e C  
– Esterno/diffusa 180 €/m2 150 €/m2
– Interno 96 €/m2 80 €/m2
– Parete ventilata 240 €/m2 200 €/m2
Zone climatiche D, E ed F  
– Esterno/diffusa 195 €/m2 Non presente
– Interno 104 €/m2 Non presente
– Parete ventilata 260 €/m2 Non presente
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi  
Zone climatiche A, B e C  
– Serramento 660 €/m2 550 €/m2
– Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 780 €/m2 650 €/m2
Zone climatiche D, E ed F  
– Serramento 780 €/m2 650 €/m2
– Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 900 €/m2 750 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione 276 €/m2 230 €/m2
Impianti a collettori solari  
Scoperti 900 €/m2 750 €/m2
Piani vetrati 1.200 €/m2 1000 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione 1.500 €/m2 1250 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)  
Pnom ≤ 35kWt 240 €/kWt 200 €/kWt
Pnom > 35kWt 216 €/kWt 180 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori  
Motore endotermico / altro 3.720 €/kWe 3100 €/kWe
Celle a combustibile 30.000 €/kWe 25000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)  
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno  
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento Aria/Aria 720 €/kWt (**)                   Altro   1.560 €/kWt (**) 600€/kWt                   1.300 €/kWt
Pompe di calore geotermiche 2.280 €/kWt 1900 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*) 1.860 €/kWt1 1550 €/kWt
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)  
Pnom ≤ 35kWt 420 €/kWt 350 €/kWt
Pnom > 35kWt 540 €/kWt 450 €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore  
Fino a 150 litri di accumulo 1.200 € 1000 €
Oltre 150 litri di accumulo 1.500 € 1250 €
Installazione di tecnologie di building automation 60 €/m2 50 €/m2

 

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt. Ci

1 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.

Applicazione dell’allegato A

Si consiglia di evidenziare nel computo tutte le voci (senza iva) inerenti a una tipologia di intervento, farne la somma e dividerla per i relativi m2 dell’intervento.

Se tale valore risulta inferiore a quello della tabella allora i massimali sono già, per logica, rispettati.

Se il valore fosse superiore, è necessario togliere dalle voci il costo di installazione, il costo della manodopera e della messa in opera. Verificare, quindi, che tale valore sia inferiore a quelli dei massimali di tabella.

Se così non fosse, la parte della quota di lavorazioni eccedenti i limiti non rientra nella detrazione.

Aggiornamento dei valori della tabella A

Il decreto prevede che “Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA”


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