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18.02.2022 - sicurezza

SICUREZZA – ISPETTORATO NAZIONALE DI LAVORO – INTRODUZIONE DI NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI A CARICO DI DATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI – CIRCOLARE 16 FEBBRAIO 2022, N. 1

 

L’art. 13 del Decreto-legge n. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021, ha introdotto modifiche all’art. 37 del Decreto legislativo n. 81/2008, in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In particolare, la norma sopra citata ha previsto che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Con la circolare qui in commento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato le prime indicazioni su quanto previsto dalla norma, riservandosi, comunque, di affrontare, con successiva nota, le ulteriori novità introdotte dal citato Decreto-legge.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: il datore di lavoro

Per quanto riguarda i datori, la circolare sottolinea la novità normativa che si sostanzia in un’estensione, anche alla figura del datore, degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Pertanto, in considerazione della novella legislativa, anche il datore, ora, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Al riguardo, la circolare rileva come la norma rimandi espressamente al contenuto di un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.

In effetti, a tale Conferenza è demandato il compito di definire, entro il prossimo 30 giugno 2022, un accordo che preveda:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore;
  • la definizione delle modalità di svolgimento della verifica finale obbligatoria.

La circolare, opportunamente, conclude rilevando come tale accordo sia elemento indispensabile per la definizione del nuovo obbligo e, quindi, rassicura gli interessati circa il momento della verifica del corretto adempimento, o meno, da parte del datore dei nuovi obblighi normativi.

In considerazione di quanto sopra, tale momento, ad avviso dell’Ispettorato non può non essere collocato solo in un momento successivo all’emanazione di detto accordo e alla conoscenza di quanto in esso definito.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: dirigenti e preposti

Per quanto concerne gli obblighi formativi posti in capo a dirigenti e preposti, la circolare ricorda come già la precedente formulazione dell’art. 37 prevedesse obblighi in tal senso.

La modifica normativa, di recente introdotta dal nuovo Decreto-legge, specifica che la formazione abbia i caratteri di adeguatezza e specificità, che saranno meglio definite dall’accordo più volte citato.

In particolare, per quanto concerne il preposto, la nuova norma chiede che le relative attività formative siano svolte in presenza e che il relativo aggiornamento sia svolto con cadenza almeno biennale e, comunque, ogni volta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione e dell’insorgenza di nuovi rischi.

Ferma restando la necessità, anche in questo caso, di attendere l’accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ricorda come la nuova formulazione non faccia venire meno l’obbligo formativo a carico dei preposti che, quindi, dovranno continuare ad essere formati, in assenza del predetto accordo, secondo quanto già previsto dal precedente, siglato il 21 dicembre 2011.

Obblighi formativi e prescrizione

Come più vote sottolineato, gli obblighi formativi in capo al datore, al dirigente e al preposto saranno completati dal nuovo accordo da adottare, entro il 30 giugno prossimo, dalla più volte citata Conferenza.

La circolare conclude, quindi, stabilendo che il mancato rispetto, fino a quel momento, di tali obblighi non potrà costituire elemento utile ai fini dell’adozione di alcun provvedimento di prescrizione.

Obbligo di addestramento

La circolare da ultimo sottolinea come trovi immediata applicazione, anche per quanto riguarda la relativa registrazione in apposito registro informatizzato, l’obbligo in parola, che consiste nella prova pratica, per l’uso corretto in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti et similia, e nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

Pertanto, in questo caso, rientrano nella nuova disposizione normativa tutte le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del Decreto-legge, ossia dal 21 dicembre 2021.

 

Allegato: INL Circolare – CIRCOLARE N. 12022

 

 


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