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Servizio comunicazioni: ref. Dott.ssa Valentina Epifani
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28.02.2022 - tributi

DL ANTIFRODE IN GAZZETTA, ECCO ALCUNE NOVITÀ E CONFERME

 

 

Si riportano di seguito i principali contenuti di interesse in tema di cessione dei crediti d’imposta da 110% e bonus edilizi “minori” contenute nel DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Seguiranno approfondimenti nei prossimi giorni.

 

CESSIONE DEL CREDITO

 

  • Il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.

 

  • Con effetto dalle comunicazioni relative alle prime cessioni o allo sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022:
    1. dopo la prima comunicazione, non è più ammessa la cessione parziale del credito d’imposta;
    2. al credito d’imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

 

  • Crediti d’imposta già oggetto di precedenti cessioni alla data del 17 febbraio 2022 (termine così prorogato, dal 7 febbraio, dal Provv dell’Agenzia delle Entrate 37381 del 4 febbraio 2022) possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari (comma confermato);

 

  • Dalla data di entrata in vigore del DL 4/2022 (27 gennaio 2022), sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni (comma confermato).

 

  • La nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’imposta viene estesa al cd Bonus alberghi (credito d’imposta pari all’80% per la riqualificazione energetica ed antisismica delle strutture alberghiere – art.1, DL 152/2021-legge 233/2021), e le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

ASSEVERAZIONI

 

  • Con riferimento a tutti i bonus in edilizia, vengono inasprite le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità nell’ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso, o attestino falsamente la congruità delle spese. Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. È inoltre previsto l’adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare. In particolare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse (superando così il limite minimo di 500.000 euro).

 


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