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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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10.03.2023 - tributi

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA E CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA

La società cessionaria di un credito di imposta da bonus edilizio, che si trova a dover cedere o affittare un ramo d’azienda, non può trasferire insieme all’asset aziendale anche il credito d’imposta residuo, poiché questa operazione comporterebbe un ulteriore passaggio nella titolarità del credito che è incompatibile con il divieto di “cessioni” successive alla prima, stabilito dall’art. 121 del Decreto Rilancio.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 234/2023 ad una società a cui la Provincia ha affidato in house la gestione, manutenzione e implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico. La società istante acquista un credito di imposta da un’altra società partecipata che ha avviato un piano di riqualificazione sismica ed energetica maturando una detrazione fiscale di cui non può fruire per intero per insufficiente capacità fiscale. La società cessionaria chiede all’Agenzia delle Entrate dei chiarimenti circa le sorti del credito d’imposta acquistato, nell’ipotesi di eventuale e successiva cessione o affitto del ramo d’azienda relativo al trasporto pubblico locale. Ad avviso dell’istante, infatti, in tal caso, il credito verrebbe trasferito in proporzione al valore della produzione ceduta.

L’Agenzia delle Entrate, invece, risponde in modo negativo. Infatti, come ricordato nel documento di prassi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la cessione del credito d’imposta derivante dai bonus edilizi può avvenire, tra “privati” una sola volta, essendo consentite ulteriori 3 cessioni esclusivamente tra banche e intermediari finanziari, ed una ulteriore da parte delle banche esclusivamente verso i propri correntisti con partitiva IVA.

Invece, nel caso di specie, il trasferimento del credito acquistato dalla società in sede di cessione/affitto del ramo d’azienda contestualmente agli asset aziendali costituirebbe una seconda cessione. Il conseguente mutamento nella titolarità del credito sarebbe incompatibile con il divieto di “cessioni” successiva alla prima previsto dal citato articolo 121 e pertanto, conclude l’Agenzia, non è possibile.

Sul punto l’Agenzia ricorda quanto chiarito nella Risposta 218 del 2023, nella quale invece, è stato precisato che in caso di fusione per incorporazione il passaggio dei crediti d’imposta, dalla società incorporata alla società incorporante, è ammesso e la società risultante dalla fusione o incorporante potrà utilizzare in compensazione, i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata.

In questo caso il passaggio dei crediti dall’una all’altra società è ammesso perché non costituisce una nuova cessione in quanto l’operazione di fusione, integra sia sul piano civilistico che su quello fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.


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