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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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17.03.2023 - lavoro

LAVORATORI STRANIERI – FLUSSI DI INGRESSO – DISPOSIZIONI URGENTI – DECRETO LEGGE 10 MARZO 2023, N. 20 – COMMENTO ANCE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che contempla disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali previsioni di interesse in vigore dall’11 marzo 2023, nel commento redatto da ANCE.

Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri (Art. 1)

Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, in deroga all’art. 3 del d.lgs. n. 286/98 (cd. Testo Unico dell’immigrazione) sono stabilite per il triennio 2023-2025, anziché annualmente, con DPCM approvato sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la Conferenza unificata Stato-Regioni, gli Enti e le Associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il provvedimento è comunque adottato.

Il decreto indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del Lavoro, previo confronto con le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il medesimo decreto indica, inoltre, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal TU, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Qualora se ne ravvisi l’opportunità, durante il triennio potranno essere adottati ulteriori decreti e nell’ambito delle relative quote possono essere esaminate le istanze eccedenti i limiti previsti dal decreto di cui al primo periodo. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, in via preferenziale, saranno assegnate quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (Art. 2)

Sono apportate innovazioni a specifiche disposizioni del Testo Unico dell’immigrazione.

In particolare, all’art. 22:

  • è inserita la lettera “d-bis)” inerente all’asseverazione – richiamata nel nuovo art. 24-bis al comma 2 – quale documentazione che il datore di lavoro deve presentare al SUI per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero;
  • è inserito il comma “5.0.1”, ai sensi del quale si stabilisce che il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni relative agli elementi ostativi;
  • è inserito il comma “5-quater”, secondo cui al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno;
  • è inserito il comma “6-bis”, per il quale nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.

È inserito il nuovo art. 24-bis (Verifiche), ai sensi del quale:

  • in relazione agli ingressi, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata, ferma restando la previsione del comma 4 inerente la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure, ai professionisti di cui all’art.1 della legge n. 12/79 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Le suddette verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, compresi quelli già richiesti ai sensi del TU, e del tipo di attività svolta dall’impresa.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore.

L’asseverazione predetta non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei predetti requisiti (come già previsto dal d.l. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022).

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote 1 (Art. 3)

Sono apportate modificazioni all’articolo 23 del TU, che viene, innanzitutto, rubricato “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”.

In particolare:

  • è inserito il comma “2-bis”, ai sensi del quale è consentito, al di fuori delle quote, con le procedure di cui all’art. 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero che completi le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica – previste, ai sensi del comma 1, nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’istruzione e del merito o dal Ministero dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni – organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell’art. 22.

La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi di cui all’art. 22 o all’art. 24-bis, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Con apposite linee guida adottate dal Ministero del lavoro sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione.

Entro sette giorni dall’inizio dei corsi, il Ministero del lavoro comunica al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le generalità dei partecipanti, per consentire l’espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall’art. 22, comma 5 (60 giorni), e per verificare l’assenza degli elementi ostativi di cui all’art. 22.

  • è inserito il “4-bis” secondo cui, per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al predetto comma 2-bis.

È innovato l’art. 6 del TU, secondo cui il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4.

Durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare (Art. 4)

Sono apportate modificazioni all’art. 5 del TU, e si prevede che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due anni.

Protezione speciale (Art. 7)

In particolare, in ordine alle categorie di stranieri vulnerabili di cui all’art. 19 del TU, viene previsto:

– la soppressione del terzo e quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1;

– che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente;

– che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato art. 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

Da Ultimo, per completezza di informazione si sottolinea, infine, che l’art. 8 del provvedimento prevede l’inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina.

In allegato: 01_02_01 Decreto Legge 10_03_23_n_20


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