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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
12.04.2024 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE – DISPONIBILITA’ DELLA NUOVA MODULISTICA A PARTIRE DAL 3 GIUGNO 2024 – TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE FISSATO AL 15 LUGLIO 2024 – COMUNICATO 10 APRILE 2024

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito istituzionale che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile per la compilazione al link https://servizi.lavoro.gov.it, a partire dal 3 giugno 2024.

Dalle indicazioni ministeriali emerge che il termine è stato fissato a quella data perché è in corso una revisione dell’applicativo informatico per semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

Il Ministero ha, comunque, anticipato che le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite detto applicativo.

Per la compilazione, le indicazioni ministeriali confermano le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal medesimo Ministero (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 20 del 21 maggio 2022)

Indicazione per le imprese edili che devono partecipare a gare d’appalto pubbliche

Evidenziamo, stante l’importanza della stessa per le imprese edili, la precisazione contenuta nel comunicato ministeriale riguardante le aziende che intendono partecipare, da qui al 3 giugno p.v., a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale.

Esse potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando, poi, entro il termine del 15 luglio 2024, la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023.

Per completezza ricordiamo che interessate dal contenuto della suddetta precisazione sono le imprese che occupano più di 50 dipendenti e, sia pure con modalità diverse, quelle con un livello occupazionale compreso fra 15 e 50 unità.

Rammentiamo che le prime devono presentare, al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura di gara, copia del rapporto inviato nei termini ordinari previsti dalla normativa.

Le seconde, ossia quelle fra i 15 e i 50 dipendenti, devono, invece, presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro i 6 mesi successivi alla firma del contratto: le indicazioni che ANCE Brescia ha verificato con il Ministero del Lavoro portano a suggerire, ai fini dell’adempimento, anche per questa seconda categoria di imprese, di utilizzare il tracciato già in uso per le imprese di maggiori dimensioni: questo al fine di evitare contestazioni da parte delle Stazione appaltanti e di garantire uniformità di comportamento fra le imprese.

Il requisito occupazionale (più di 50 dipendenti) va determinato tenendo conto del numero di dipendenti occupati nell’intero complesso aziendale sia esso articolato in una o più unità produttive, in una o più sedi territoriali. Come occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato in forza alla data del 31 dicembre del secondo anno del biennio considerato ovvero, per il biennio 2022/2023, il 31 dicembre 2023.

Il Ministero del Lavoro ha, nel tempo, chiarito che se alla data del 31 dicembre 2021 l’azienda impiegava oltre 50 dipendenti è tenuta all’adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risulti o sia risultato inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.

Da ultimo, sottolineiamo che, benché la normativa richieda l’invio contestuale del rapporto o della relazione sopra citati alla Rappresentanze sindacali interne all’impresa, le aziende nelle quali non siano state costituite né RSA né RSU possano non inviare il rapporto periodico alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

 


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