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23.06.2025 - lavori pubblici

COMUNICATO ANAC E FVOE – L’ACCESSO AL FASCICOLO VIRTUALE DIVENTA AUTOMATICO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio di Anac il 16 aprile 2025, reso disponibile solo lo scorso 16 giugno, ha pubblicato chiarimenti operativi che semplificano l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), aggiornando le procedure introdotte dal decreto correttivo, d.lgs. 209/2024.

In particolare, l’ANAC interviene sul comma 5-bis dell’articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE e sul comma 3-bis dell’articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.

Di seguito l’analisi della Direzione legislazione opere pubbliche di Ance riguardo al comunicato sul FVOE, immediatamente applicabile a tutte le procedure di gara in corso e future.

  1. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE IL FVOE
  2. a) Contesto normativo

Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione è divenuta obbligatoria per tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici secondo quanto previsto della Parte II del nuovo Codice appalti (v. artt. 19 e ss. del d.lgs. 36/2023), che riprende quanto anticipato dal PNRR e dal decreto Semplificazioni bis (art. 53, d.lgs. 77/2021).

L’elemento centrale della digitalizzazione o meglio dell’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), previsto all’art. 22 del codice, è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui il FVOE è parte integrante.

  1. b) Accesso al FVOE tramite PAD

Ai sensi dell’art. 24 del codice, in tutte le procedure di affidamento a cui l’operatore partecipa, la verifica dei requisiti degli operatori economici avviene tramite accesso a una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) scelta dalla stazione appaltante. La PAD accede al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) attraverso l’interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che rappresenta l’infrastruttura abilitante per lo scambio sicuro e standardizzato delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni.

Grazie a questo sistema, i dati vengono richiesti una sola volta e possono essere riutilizzati da tutte le amministrazioni coinvolte, evitando duplicazioni documentali e riducendo gli oneri a carico degli operatori economici.

Il FVOE aggrega dati e documenti forniti direttamente dalle amministrazioni titolari delle informazioni, consentendo all’operatore economico di integrare soltanto la documentazione non reperibile automaticamente. Le stazioni appaltanti possono così verificare in modo centralizzato, digitale e semplificato i requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per la partecipazione alle procedure di gara.

Il sistema FVOE 2.0 consente il riutilizzo della documentazione per più gare entro i termini di validità (120 giorni per i requisiti generali). Il fascicolo rimane attivo per tutta la durata del contratto. L’integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici permette l’utilizzo tramite Piattaforme Digitali di Approvvigionamento certificate.

In prospettiva, anche le SOA saranno abilitate ad accedere al FVOE per effettuare le verifiche documentali nell’ambito della qualificazione e per la gestione del fascicolo digitale di attestazione.

In ogni caso, il FVOE può essere utilizzato per verificare requisiti di partecipazione e documentazione amministrativa, ma non per valutare elementi dell’offerta tecnica (v. TAR Lazio 5 febbraio 2025, n. 2684).

In ultimo, il decreto correttivo, d.lgs. 209/2024, ha modificato l’art. 24 stabilendo che alle regole di interoperabilità non possono essere opposte le disposizioni delle singole banche dati. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale partecipa alla definizione dei requisiti di sicurezza del sistema.

  1. c) Eccezioni all’utilizzo della PAD

A partire dal 1° luglio 2025, nei casi in cui è prevista la digitalizzazione obbligatoria dell’approvvigionamento (come, ad esempio, gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro o gli affidamenti in house), non sarà più consentito accedere al FVOE tramite i servizi web ANAC, inclusa la piattaforma PCP. In tali ipotesi, l’accesso dovrà avvenire esclusivamente tramite PAD certificate e interoperabili, conformi al D.Lgs. 36/2023.

Il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 3218 del 30 gennaio 2025, ha chiarito che, anche in caso di affidamenti diretti, le stazioni appaltanti possono utilizzare una PAD certificata, come ad esempio la piattaforma Acquisti Telematici, purché conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dalle Linee guida AgID.

L’utilizzo delle PAD è considerato equivalente a quello del MePA per le amministrazioni diverse da quelle statali. Resta invece obbligatorio l’utilizzo del MePA per le amministrazioni statali centrali e periferiche, in forza dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006.

  1. d) Nuove modalità di accesso

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ha sostituito il sistema AVCpass a partire dal 27 ottobre 2022, semplificando il processo di verifica dei requisiti e eliminando la necessità di generare un fascicolo per ogni singola gara o di richiedere il PASSOE.

L’accesso al FVOE avviene tramite identità digitale con livello di affidabilità LoA3, compatibile con SPID di livello 2CIE e eIDAS.

In tale contesto, il comunicato ANAC del 16 aprile 2025 dà attuazione all’art. 35, comma 5-bis del codice appalti, come modificato dal decreto correttivo del 2024, prevedendo che le stazioni appaltanti possano accedere al FVOE senza previa autorizzazione.

La nuova disposizione consente quindi alla stazione appaltante/ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall’operatore economico in sede di offerta.

Il consenso al trattamento dei dati è fornito dall’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta, e certificato tramite la scheda S2, contenente l’elenco dei partecipanti alla gara.

ANAC non richiede ulteriori comunicazioni specifiche sull’acquisizione del consenso. Il Bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di aggiornamento, prevederà clausole standardizzate per disciplinare la raccolta e la manifestazione del consenso all’accesso al FVOE.

Per una migliore comprensione del funzionamento del FVOE, si rimanda ai manuali ANAC dedicati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.

  1. e) Certificazioni disponibili

La tabella allegata al comunicato, aggiornata al 25 marzo 2025, classifica le certificazioni in tre categorie:

  • − Modalità sincrona (immediate): Visura Registro Imprese e Bilancio (CCIAA), Estratto Casellario delle Imprese (ANAC), White List Antimafia (Ministero dell’Interno), Consistenza media personale (INPS), CEL MAE (Ministero Affari Esteri), Prospetto informativo disabili (Ministero del Lavoro), Rapporto di genere (Operatore Economico e Ministero del lavoro).
  • − Modalità asincrona (tempi definiti): Dati reddituali persone fisiche e società di persone (Agenzia delle Entrate, 24 ore), Certificato integrale casellario giudiziario e anagrafe sanzioni (Ministero della Giustizia, 2 ore), Comunicazione antimafia (Ministero dell’Interno, 5 giorni), Carichi fiscali definitivamente accertati (Agenzia delle Entrate, 10 giorni lavorativi), Carichi fiscali pendenti (Agenzia delle Entrate, 30 giorni solari).
  • − In fase di test: DURC (INPS, INAIL, Casse Edili), Sanzioni INL, Informazione antimafia (in pre-test), certificato ISO (Accredia – BD IAF).
  • − Non disponibili: Titoli di studio, iscrizioni albi professionali, procedure concorsuali, patentini abilitativi e certificazione di società di revisione o altri soggetti preposti sui parametri richiesti dalla S.A.

ANAC provvederà ad aggiornare periodicamente l’elenco delle certificazioni non interoperabili, man mano che sarà possibile attivare nuove interconnessioni con le relative banche dati.

Per un maggiore dettaglio sui documenti disponibili tramite FVOE si rinvia alla Tabella allegata al Comunicato del 16 aprile u.s.  e alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 che disciplina il FVOE.

  1. f) Mancanza dei carichi pendenti

Relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, non presenti nel FVOE, una rilevanza particolare riveste il Certificato dei carichi pendenti.

Infatti, il MIT con il parere del 26 settembre 2024, n. 2722 ha evidenziato che è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione (sui controlli ai sensi dell’ art. 95, co. 1, lett. e), dell’art. 98 , co. 3, lett. g) ed h) del codice appalti, vedi delib. ANAC 262/2023 cit. e art. 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 313).

  

  1. IPOTESI DI MALFUNZIONAMENTO DEL FVOE AI SENSI DELL’ARTICOLO 99, COMMA 3-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
  2. a) Malfunzionamento anche parziale

L’articolo 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 disciplina le ipotesi in cui, a causa di un malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità a esso connessi, le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti non risultino disponibili per la stazione appaltante o l’ente concedente entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

In tali casi, la norma autorizza l’organo competente a disporre comunque l’aggiudicazione, che diviene immediatamente efficace, a condizione che sia acquisita un’autocertificazione resa dall’offerente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve attestare il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare per effetto del malfunzionamento.

Resta fermo l’obbligo per la stazione appaltante di concludere in un termine congruo le verifiche sui requisiti oggetto di autocertificazione. Qualora, all’esito dei controlli, emerga l’assenza dei requisiti in capo all’operatore economico, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di:

  • esclusione dell’operatore;
  • revoca o annullamento dell’aggiudicazione;
  • inefficacia o risoluzione del contratto;
  • responsabilità per false dichiarazioni.

In tal caso, l’amministrazione dovrà recedere dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, con successiva segnalazione alle autorità competenti.

  1. b) Malfunzionamento temporaneo

Il comunicato ANAC richiama inoltre l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’ipotesi in cui il malfunzionamento sia di natura temporanea, ad esempio connesso alla modalità asincrona di alcuni flussi dati. In tali circostanze, si raccomanda di non attendere la scadenza del termine di trenta giorni, ma di interrogare nuovamente il sistema FVOE, così da ridurre i tempi complessivi del procedimento. ANAC, a supporto dell’attività delle amministrazioni, evidenzia i disservizi tecnici rilevanti pubblicandoli in modo trasparente sul proprio sito istituzionale.

  1. c) Dato o certificato non acquisibile

Il Comunicato ANAC distingue, rispetto ai malfunzionamenti tecnici, le ipotesi in cui una determinata certificazione non sia acquisibile tramite il FVOE per cause strutturali.

Si tratta, ad esempio, dei casi in cui:

  • l’ente certificatore non produca il documento;
  • non lo centralizzi presso una banca dati;
  • non metta a disposizione la relativa banca dati in modalità interoperabile.

Tali fattispecie, di numero limitato e riportate in allegato al comunicato ANAC, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 99, per l’oggettiva impossibilità di attivare l’interconnessione tra sistemi.

In queste situazioni, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti sono tenuti a procedere con modalità ordinarie, richiedendo direttamente le certificazioni necessarie agli enti titolari, in coerenza con la prassi preesistente alla digitalizzazione.

Tuttavia, l’ANAC ritiene che — in via analogica — anche in tali casi, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, l’amministrazione possa procedere comunque con l’aggiudicazione, previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell’operatore economico. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di concludere le verifiche documentali entro un termine ragionevole.

Parimenti, ad avviso dell’ANCE, sarebbe opportuno chiarire che tale meccanismo è applicabile anche nel caso di verifiche in esecuzione sui requisiti del subappaltatore.

Tutto quanto sopra delineato, trova conferma nel parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 giugno 2025, n. 3464, che richiama anche la Delibera ANAC n. 262/2023.

Il Ministero ha chiarito che:

  • il riferimento della norma è proprio ad un malfunzionamento anche parziale del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili tramite la piattaforma (richiamando la Delibera ANAC n. 262/2023);
  • dunque, se il FVOE è operativo ma alcuni certificati non risultano disponibili per ragioni tecniche o per assenza di interoperabilità con gli enti certificanti, la stazione appaltante è autorizzata ad applicare l’art. 99, comma 3-bis;
  • i certificati che, per loro natura, non sono verificabili tramite FVOE (come già elencato negli allegati della Delibera ANAC n. 262/2023) vanno comunque richiesti con le modalità ordinarie, cioè direttamente agli enti certificanti competenti (esempio tipico: la BDNA per l’informativa antimafia).

Entrando nel dettaglio della citata delibera ANAC n. 262/2023:

  • l’art. 12, che disciplina la fase transitoria, prevede che, fino alla piena interoperabilità del sistema, le stazioni appaltanti effettuano comunque le verifiche sui certificati non disponibili in FVOE tramite i canali tradizionali;
  • gli allegati I e II distinguono tra cause di esclusione e requisiti che sono già oggetto di verifica tramite FVOE e quelli che, ancora oggi, richiedono modalità diverse di acquisizione.

In sintesi, le conclusioni su cosa devono fare oggi le stazioni appaltanti:

  • se il FVOE ha un problema tecnico totale o parziale su uno o più certificati che normalmente sarebbero disponibili: è possibile procedere all’aggiudicazione ex art. 99, comma 3-bis, previa autocertificazione dell’aggiudicatario;
  • per i certificati che non rientrano tra quelli interoperabili via FVOE (ad esempio informativa antimafia, certificato ex art. 17 l. 68/1999), la SA deve richiederli autonomamente agli enti certificanti;
  • resta comunque l’obbligo per la SA di completare tutte le verifiche in un congruo termine, anche dopo l’aggiudicazione;
  • il concetto di “malfunzionamento” ricomprende anche i casi di assenza di interoperabilità per singoli certificati, non solo i blocchi informatici del sistema

 

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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