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26.05.2025 - lavori pubblici

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DIMENSIONALE DELLA RELAZIONE TECNICA NON GIUSTIFICA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA

(TAR Veneto 14 maggio 2025, n. 733)

La controversia trae origine dal ricorso presentato da un operatore economico avverso la determina di aggiudicazione della gara e il relativo verbale di valutazione delle offerte. Oggetto principale del contenzioso è la relazione tecnica dell’aggiudicatario, redatta in formato A3 e successivamente convertita in A4, per un totale di 22 pagine, in presunta violazione – secondo il ricorrente – del limite massimo di quattro facciate A4 stabilito dalla lex specialis.

Secondo l’impresa ricorrente, tale violazione avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punteggio nullo e, in subordine, l’esclusione dell’aggiudicataria, o quantomeno lo stralcio delle parti eccedenti.

Il Tribunale amministrativo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui «la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis».

In particolare, l’indicazione nella legge di gara di limiti dimensionali:

  • ha un carattere solitamente orientativo;
  • vuole favorire la speditezza dei lavori dell’Amministrazione;
  • non può mai assurgere a causa di esclusione, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/23.

La clausola che prevede, come nel caso di specie, lo stralcio automatico delle parti eccedenti rappresenta, secondo il TAR, «una vera e propria sanzione espulsiva», in contrasto con il divieto di aggravamento procedimentale e con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.

Una clausola di tal genere, se applicata rigidamente, può portare paradossalmente a preferire offerte qualitativamente inferiori solo per ragioni formali, a scapito della migliore selezione dell’interesse pubblico.

Anche l’ANAC, come ricordato nella motivazione della sentenza, ha chiarito che la limitazione dimensionale della relazione tecnica deve essere intesa come indicazione e non come prescrizione cogente. Nessuna disposizione normativa – né del Codice né di altra fonte – prevede che la violazione di un limite formale nel numero di pagine comporti automaticamente esclusione o penalizzazione dell’offerta.

La violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, d.lgs. n. 36/23) rende pertanto nulla ogni clausola che, senza un espresso fondamento normativo, attribuisca rilevanza espulsiva a mere difformità redazionali prive di impatto sostanziale sulla valutazione dell’offerta.

Ulteriore elemento di rilievo è la precisazione operata dal TAR in merito al contenuto della documentazione contestata. Nel caso concreto, le pagine successive alla quarta erano dedicate quasi integralmente a elaborati grafici, e non a contenuti testuali descrittivi. Ciò comporta che il limite previsto per la “relazione descrittiva” non potesse essere applicato in modo meccanico anche a elementi di tipo grafico, concorrenti alla completezza della proposta progettuale, senza aggravare in modo significativo l’attività valutativa della commissione.

Il ricorso è stato quindi respinto, ribadendo un principio fondamentale per la corretta gestione delle gare pubbliche: le prescrizioni formali devono essere funzionali all’interesse pubblico e non possono trasformarsi in ostacoli arbitrari alla partecipazione o alla valutazione sostanziale delle offerte.

La finalità delle clausole relative al formato e all’estensione delle relazioni tecniche è quella di favorire la chiarezza e la semplicità espositiva, non di fungere da filtro esclusivo o punitivo.

In questa prospettiva, ogni clausola della lex specialis deve essere interpretata in modo sistematico e coerente con i principi costituzionali e codicistici, a partire da quello – irrinunciabile – di tassatività delle cause di esclusione.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: TAR Veneto 14 maggio 2025, n. 733


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