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08.09.2025 - tributi

IMPOSTA DI BOLLO, I CHIARIMENTI DEL MIT SU ACCORDI QUADRO E APPALTI CON PIÙ LOTTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha fatto chiarezza sul pagamento dell’imposta di bollo nei contratti pubblici, con particolare riferimento agli accordi quadro e agli appalti suddivisi in lotti.

Nel caso di convenzioni o accordi quadro (come quelli gestiti da Consip o da altre centrali di committenza), il bollo si paga solo al momento della firma dell’accordo principale, e non anche successivamente all’atto della sottoscrizione dei singoli ordinativi che concretizzano la fornitura.

Diversamente, in presenza di un contratto unico aggiudicato dallo stesso operatore ma riferito a più lotti, il bollo va pagato separatamente per ciascun contratto di lotto.

In attesa delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, le indicazioni del Mit assumono rilevanza per chiarire l’applicazione del bollo ad alcune della fattispecie più ricorrenti nell’ambito dei contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, dopo che il Nuovo Codice dei contratti pubblici ha definito una specifica disciplina dell’imposta applicabile in sostituzione di quella ordinaria stabilita dal Dpr 642 del 1972, per i procedimenti avviati dal 1° luglio del 2023 (bandi, o avvisi, pubblicati da tale data o, in assenza di questi, invio degli avvisi a presentare le offerte a partire dalla stessa).

In base all’articolo 18 del Codice:

  • l’imposta si paga una sola volta, al momento della firma del contratto;
  • l’importo varia in base al valore del contratto (al netto dell’IVA), con esenzione totale sotto i 40.000 euro;
  • si parte da 40 euro per contratti tra 40.000 e 150.000 euro, fino ad arrivare a 1.000 euro per contratti superiori a 25 milioni di euro.

In virtù di questa disciplina, vediamo, quindi, nel dettaglio le indicazioni del Mit che riguardano direttamente le stazioni appaltanti e le imprese:

Accordi quadro

Nel caso di convenzioni o accordi quadro Consip o di altre centrali di committenza, viene precisato come l’operatore economico sia tenuto a versare l’imposta di bollo al momento della stipula della convenzione o accordo quadro, in proporzione al valore massimo del contratto.

Il versamento così effettuato “copre” anche il tributo che sarebbe dovuto in relazione alla stipula dei successivi contratti che costituiscono attuazione della convenzione.

Il Mit precisa, però, che affinché il versamento “una tantum” sia sufficiente è necessario che nell’accordo quadro sia indicato il corrispettivo massimo, sul quale parametrare l’imposta dovuta.

Contratto unico per lotti

Il principio del versamento “unico” dell’imposta di bollo non vale, invece, nel caso di stipula di un contratto unico riferito a più lotti aggiudicati dallo stesso operatore economico.

In tal caso, difatti, i singoli contratti relativi ad ogni lotto sono autonomi e interdipendenti. Tanto è vero che ogni lotto può essere soggetto a vicende diverse “(si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche)”.

Dunque, in considerazione dell’interdipendenza dei rapporti, ognuno di essi ha rilevanza autonoma anche ai fini dell’imposta di bollo, che dovrà essere calcolata separatamente per ciascun lotto.


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