Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.11.2025 - sicurezza

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N. 159 – PRIMA NOTA ILLUSTRATIVA DA PARTE DI ANCE

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto Legge qui in esame recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Di seguito riportiamo una prima illustrazione degli aspetti tecnici di maggiore rilievo.

Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL

Sono stati inseriti dei criteri di accesso per il riconoscimento da parte dell’Inail del bonus per andamento infortunistico alle imprese: non hanno diritto al predetto bonus le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

L’articolo 3 del Decreto introduce l’obbligo di dotare il tesserino di riconoscimento previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 — di un codice univoco anticontraffazione. Tale tesserino, utilizzato come badge di cantiere, dovrà essere reso disponibile al lavoratore anche in formato digitale.

L’obbligo si applica non soltanto al settore dell’edilizia, ma è esteso anche ad ulteriori ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato, da individuarsi con decreto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Viene demandato ad un ulteriore decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di attuazione, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Modifica alla decurtazione dei crediti sulla patente

Nel medesimo articolo viene apportata una modifica sulla decurtazione dei crediti della patente in relazione alla sanzione per l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. La decurtazione dei crediti (pari a 5) avverrà al momento della notificazione del verbale di accertamento emesso dai competenti organi di vigilanza, e non più a seguito del suo accertamento definitivo.

Notifica preliminare

Vengono altresì modificati i contenuti della notifica preliminare che il committente dei lavori edili deve inviare prima dell’inizio dei lavori alle ASL, agli ITL ed in caso di lavori pubblici al prefetto. In particolare, viene rivisto il punto 12, relativo all’identificazione delle imprese già selezionate: andranno specificate le imprese che operano in regime di subappalto.

Si segnala infine che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, disporrà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato e che nei contenuti della notifica preliminare vengano specificati i dati delle imprese che operano in regime di subappalto.

 Interventi in materia di prevenzione e di formazione

All’articolo 5 “Interventi in materia di prevenzione e di formazione, è stata inserita la previsione che autorizza l’Inail a promuovere, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Accertamento di dipendenze di un lavoratore dipendente

Per quanto riguarda la revisione delle condizioni e delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, è stata introdotta la previsione secondo cui, qualora non si pervenga a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, è autorizzato a intervenire con proprio decreto.

 Comunicazione RLST a organi di vigilanza

L’articolo 51 è stato modificato: i commi 8 e 8-bis sono stati armonizzati in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST agli organi di vigilanza. La comunicazione prevista dal comma 8-bis, a cura degli organismi paritetici, comprende anche i nominativi delle aziende alle quali è stata fornita attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo.

 Accreditamento regionale degli Enti formatori

All’articolo 6 è previsto che i requisiti di accreditamento dei soggetti formatori vengano stabiliti con Accordo Stato Regioni, previa consultazione delle parti sociali, avvalendosi dell’Inail e che i requisiti debbano riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.

Borse di studio a superstiti di lavoratori morti per infortunio sul lavoro o malattia professionale 

L’articolo 8 introduce la possibilità per l’Inail di erogare borse di studio ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro. Tale previsione si collega a quanto stabilito dalle parti sociali edili nel verbale di accordo dell’8 ottobre scorso.

 Disposizioni in materia di norme UNI

All’articolo 10 è previsto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Agli oneri si provvede  nei  limiti  delle  risorse disponibili  a  legislazione   vigente nell’ambito   del   bilancio dell’INAIL.

 Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel testo dell’articolo 13 è stata introdotta la previsione secondo la quale gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale che non può corrispondere a quello della società, inadempimento assistito dalla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.

Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi  di  lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa 

L’articolo 14 introduce l’obbligoa partire dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Vengono demandate ad un decreto le modalità attuative, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative

Viene inserita la previsione secondo la quale i lavoratori stranieri, che fanno corsi di formazione nel paese di origine, sono iscritti sul SIISL tramite i soggetti citati all’articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono richiamate le organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, secondo modalità previste da un decreto (da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento).

Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

Nell’art. 15, viene prevista l’adozione da parte del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’Inail, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuati ulteriori strumenti di incentivazione economica o premiale, anche mediante bandi o programmi di formazione cofinanziati dall’INAIL, volti a sostenere le imprese che adottano o implementano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

L’art. 17 del Decreto modifica l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Sorveglianza sanitaria con l’aggiunta di una nuova lettera al comma 2, che di seguito riportiamo:

«e-quater)  visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore  si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze  stupefacenti o psicotrope,   finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze,  per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell’articolo 125 del Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive».

Viene inoltre modificato il TUSL all’articolo 51 sugli organismi paritetici. Tali organismi possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali, anche nell’ottica di potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, ovvero mediante convenzione con medici competenti. La convenzione può prevedere l’uso da parte delle aziende sanitarie locali dei proventi delle sanzioni che ASL ed INL ammettono a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

ANCE rileva come la nuova previsione, al di là di alcuni passaggi formalmente ambigui, risulti in linea con il progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria di cui all’Accordo delle parti sociali edili del marzo 2022.

Allegato: Testo del Decreto


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