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18.05.2026 - lavori pubblici

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – IL TERMINE DI 10 GIORNI NON SCATTA SE LA STAZIONE APPALTANTE NON COMUNICA L’OSCURAMENTO DELL’OFFERTA

(Tar Sicilia, sez. II, 30 aprile 2026 n. 1251)

L’attuale assetto normativo, segnatamente i commi 1 e 2 dell’art. 36 del codice, esclude «la necessità di presentare una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara». Ciò si desume dal primo comma dell’articolo in commento che riconosce automaticamente a chi partecipa alla gara e non ne è «definitivamente» escluso di accedere in via diretta non solo a «documenti» (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche «ai dati e alle informazioni» inseriti nella piattaforma di e-procurement, e ciò sin dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353).

Il comma appena richiamato spiega che l’offerta dell’aggiudicatario, con i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni che costituiscono presupposto dell’aggiudicazione devono essere resi «disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90». Un ulteriore automatismo emerge dal comma 2 dell’articolo che disciplina la c.d. ostensione reciproca dei documenti precitati e delle offerte degli operatori collocati nei primi 5 posti della graduatoria.

Una forma di accesso, automatico, piuttosto ampia che, come spiega il giudice, riduce le richieste di accesso agli atti grazie a questa nuova disciplina a tutto vantaggio e speditezza della procedura di gara.

In materia di affidamento diretto, il Mit è intervenuto con il parere n. 2809/2024. Nel caso specifico si poneva la questione se «alle procedure di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 36/2023 effettuate previa consultazione mediante piattaforma digitale certificata di più operatori economici siano applicabili le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 36/2023». Il ministero ha risposto affermativamente considerato che in una procedimentalizzazione espletata direttamente sulla Padf si crea, in realtà, una dinamica competitiva tipica della gara (che è estranea all’affidamento diretto) legittimando le posizioni dei vari competitori anche all’accesso.

Accanto alla disciplina generale dell’accesso, sostanzialmente automatico e non subordinato a una richiesta di parte, il codice affianca una disciplina processuale autonoma, relativa alla possibilità di impugnare le decisioni del RUP «che comportano l’ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata».

In tal senso dispone il comma 4 dell’articolo 36, che rinvia, quanto all’impugnativa, all’articolo 116 del codice del processo amministrativo, prevedendo che essa debba essere proposta con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione (cd. rito super accelerato).

La particolarità di questa fattispecie è che il breve termine (dei 10 giorni) non opera nel caso in cui «la stazione appaltante sia rimasta meramente inerte rispetto ai propri obblighi ostensivi (cfr.TAR Catania, sez. IV, 12 settembre 2025, n. 2625; TAR Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2025, n. 404; TAR Umbria, sez. I, 27 novembre 2024, n. 823)».

Il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6620/2025 ha chiaramente ribadito che il «il plesso normativo (…) nell’atteggiarsi a ius speciale in seno alla disciplina sull’accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento» purché siano «coeve alla comunicazione dell’aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso». Da qui la constatazione, come nel caso in esame, in cui la stazione appaltante non comunichi per tempo la decisione di oscuramento – in una con la decisione di aggiudicazione -, la fattispecie del termine breve non si può attivare.

Nel caso di specie parte ricorrente ha contestato che la stazione appaltante avesse «interamente obliterato all’obbligo di pubblicare l’offerta tecnica del raggruppamento secondo in graduatoria, per altro verso lamentando come sia stata implicitamente accolta la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica formulata da questo ultimo».

Tale situazione consente di escludere, al fine di evitare un arbitrario pregiudizio delle controparti interessate a tutelarsi in giudizio, l’applicabilità della disciplina in esame, come confermato dall’orientamento giurisprudenziale consolidato.

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che la fattispecie sul termine decadenziale, in caso di oscuramento di parti dell’offerta, non si attiva nel caso di situazioni estranee al modello legale che impongono al Rup la comunicazione congiunta della motivazione (sull’oscuramento) con l’aggiudicazione. Fattispecie inapplicabile quindi, qualora il Rup non provveda «contestualmente alla pubblicazione della documentazione dell’impresa aggiudicataria e non dia atto delle espresse decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima». In pratica, il caso di comunicazioni carenti (della sola aggiudicazione) sostanzia una comunicazione «atipica, data dal fatto che la stessa non contiene «alcuna determinazione specifica in merito all’oscuramento della documentazione di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; 24 marzo 2025, n. 2384».

In questo caso non opera nessun termine decadenziale visto che, in difetto, «una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un’immediata reazione giudiziaria, di cui probabilmente non vi è neppure un’effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda all’ostensione della documentazione di gara richiesta» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).

Infine, anche il Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2025, n. 9454 ha escluso che si possa qualificare la mera inerzia amministrativa «violativa di un puntuale obbligo legale» come una statuizione implicita, stante la chiarezza del dato testuale in una con l’esigenza, di rilievo comunitario di non vulnerare le prerogative difensive. Alla mera omissione di comunicazioni, come nel caso di specie, pertanto, non può in alcun modo «pena un grave vulnus al diritto di difesa, attribuirsi il significato implicito di comunicazione di un oscuramento integrale dell’offerta (cfr. in termini Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620)» con la conseguente applicazione del termine ordinario di trenta giorni decorrenti dall’aggiudicazione.

 

Allegato: Tar Sicilia, sez. II, 30 aprile 2026 n. 1251

 


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